Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/12/2020, n. 29704

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/12/2020, n. 29704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29704
Data del deposito : 29 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso n. 27902 - 2018 R.G. proposto da: SCARCELLI VINCENZO - c.f. SCRVCN56S18A285I - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato G F (con indicazione dell'indirizzo p.e.c.) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione. RICORRENTE

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 23/30.3.2018 della Corte d'Appello di Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020 del consigliere dott. L A, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO „yr 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Bari depositato il 5.6.2017 V S si doleva per l'irragionevole durata della controversia di lavoro che, con ricorso depositato il 13.3.2003, aveva promosso dinanzi al Tribunale di Trani nei confronti dell' "Acquedotto Pugliese” s.p.a., onde conseguire l'annullamento delle sanzioni disciplinari irrogategli in data 10.5.2002 ed in data 4.7.2002. Esponeva che il giudizio "presupposto" era stato definito in primo grado con sentenza del 26.2.2008, con la quale il suo ricorso era stato rigettato, in secondo grado con sentenza del 13.6.2013, con la quale il suo appello era stato respinto, in sede di legittimità con sentenza del 12.12.2016, con la quale il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo (le circostanze tutte surriferite si desumono dal testo del ricorso ex lege "Pinto" riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione (cfr. pagg. 4 - 10)).

2. Con decreto in data 5.7.2017 il consigliere designato rigettava il ricorso. Esplicitava che la domanda esperita dal ricorrente nel giudizio presupposto era stata rigettata in dipendenza dell'integrale riscontro dei fatti contestati e dell'incondizionata osservanza delle garanzie difensive;
che dunque doveva opinarsi nel senso che il ricorrente avesse, nel giudizio "presupposto", agito con mala fede e colpa grave e quindi che avesse dato impulso ad una lite temeraria (tanto si desume dal testo del decreto del 5.7.2017 riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione (cfr. pag. 11)).
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