Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2013, n. 7381
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Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. Ne consegue che non riveste valenza confessoria, in ordine al protrarsi del possesso per il tempo utile al verificarsi dell'usucapione, la scrittura con cui una parte si impegni a far acquisire all'altra un determinato immobile, o a seguito di sentenza dichiarativa di usucapione in suo favore o per contratto, rivelando tale accordo aspetti di incompatibilità logica tra il pattuito trasferimento a titolo derivativo ed il pregresso acquisto a titolo originario e collocandosi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell'appello, comunque rigettato, in relazione all'intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12760-2010 proposto da:
M V, elettivamente domiciliato in ROMA, 2013 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 95 rappresentato e difeso dall'avvocato F C, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
G GRI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro- terapore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ASCOLI ANTONIO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1117/2009 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 28/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. A A;
udito l'Avvocato Corrado FERRANTE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel 1999 Vincenzo M agì giudizialmente nei confronti della s.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino chiedendo che fosse accertato che egli aveva acquistato per usucapione, in virtù di possesso animo domini suo e prima di lui del padre, un appezzamento di terreno di circa mq.
2.500 catastalmente intestato alla convenuta, che resistette.
Il Tribunale di Salerno respinse la domanda con sentenza n. 1483/04. 2.- La Corte d'appello di Salerno rigettò il gravame del M con sentenza n. 1117/09 del 28.12.2009, preliminarmente disattendendo l'eccezione di improponibilità dell'impugnazione sollevata dalla convenuta Gamma Geri s.p.a. in liquidazione (succeduta alla prima società), che aveva invocato una scrittura privata del 2001 il cui art. 5 prevedeva che il M avrebbe corrisposto la somma di L. 9.070.000 "o con il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio ..., in ordine alla quale le costituite parti si impegnano sin d'ora a non interporre alcun gravame, ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda di usucapione e previo verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 2 del presente atto, con la stipula di atto pubblico di trasferimento, da rogarsi entro trenta giorni dall'avverarsi di una di quelle due indicate condizioni".
Ha osservato sul punto la Corte di merito che - in linea col risalente insegnamento della Corte di legittimità di cui a Cass., 16.10.1974, n. 2870 - la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla in quanto, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
3.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M,