Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/08/2002, n. 12257

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Massime1

Non è manifestamente infondata, pur dopo la riformulazione dell'art. 117 della Costituzione (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo della legge n. 59/1984 della regione Lombardia nella parte in cui dispone che "i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al R.D. n. 215 del 1933" - così sopprimendo, per l'effetto, l'intera categoria dei consorzi di miglioramento fondiario e precludendone, "tout court", la costituzione di nuovi -, atteso che la norma denunciata, incidendo pur sempre sul diritto di associarsi liberamente (art. 18 Cost.) supera, anche alla luce del nuovo assetto costituzionale del riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni (per effetto del quale la potestà legislativa nella submateria "bonifica integrale" deve ritenersi tuttora attribuita, ex art. 117 comma terzo, nuovo testo, Cost., alla legislazione "concorrente" nell'ambito della materia "governo del territorio", e non anche ricompresa nella competenza residuale di cui al successivo comma quarto) i limiti imposti alla potestà normativa regionale "nel rispetto dei principi fondamentali della materia", poiché essa interviene - attraverso la generale soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo - su rapporti di diritto privato la cui disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, alterando il sistema normativo generale di compresenza di enti privati e pubblici posto, come principio fondamentale inderogabile, dal R.D. n. 215 del 1933, e per l'effetto intaccando illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato riconosciuta dall'art. 117 comma secondo lettera L nella materia "ordinamento civile".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/08/2002, n. 12257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12257
Data del deposito : 20 agosto 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 14598/1999
Dott. A V - Presidente aggiunto -
Dott. V C - Presidente di sezione -
Dott. A G - Presidente di sezione -
Dott. G P - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. A C - Consigliere -
Dott. R P - rel. Consigliere -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. U V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BONCOMPAGNI

71/5, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato E A, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA DESA, CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA RENA, CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE, GALLINA GIUSEPPE GABRIELE, PATERLINI CESARINO;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n^ 11546/99 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE - COMPRENSORIO N. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ISONZO

50, presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA DESA, CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA RENA, GALLINA GIUSEPPE GABRIELE, PATERLINI CESARINO, REGIONE LOMBARDIA;



- intimati -


e sul 3^ ricorso n^ 14453/99 proposto da:
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA DESA, CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA RENA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEPRETIS

86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CRISTINA ZAVATTI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti e incidentale -
contro
REGIONE LOMBARDIA, CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE, GALLINA GIUSEPPE GABRIELE, PATERLINI CESARINO;



- intimati -


e sul 4^ ricorso n^ 14598/99 proposto da:
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA DESA, CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA RENA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEPRETIS

86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CRISTINA ZAVATTI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentale -
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BONCOMPAGNI

71/5, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato E A, giusta delega in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE - COMPRENSORIO N. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ISONZO

50, presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
GALLINA GIUSEPPE GABRIELE, PATERLINI CESARINO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 3116/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/11/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. R P;

uditi gli avvocati G P, G C, M C Z;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. A C che ha concluso per la rimessione atti alla Corte Costituzionale

RITENUTO IN FATTO

1
Con atto notificato il 17.7.1992, il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, nonché i due rispettivi consorziati Giuseppe Gina e Cesarino Paterlini, esponevano che la Regione Lombardia, con la legge 26.11.1984 n. 59, aveva introdotto una nuova disciplina in materia di
bonifica in base alla quale tutto il territorio della Regione era stato classificato territorio di bonifica, da suddividere in Comprensori di bonifica, per ciascuno dei quali era prevista la costituzione di un Consorzio di bonifica, destinato ad assumere le funzioni dei Consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13.2.1933 n. 215;
che in applicazione della detta legge era stato
soppresso il Consorzio di bonifica che gestiva il Naviglio Grande Bresciano ed era stato costituito il Consorzio di bonifica Medio Chiese;
che la Regione Lombardia aveva comunicato ai Consorzi attori l'intenzione di sopprimere tutti i Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui operanti nel territorio regionale;
che lo statuto del Consorzio di bonifica Medio Chiese, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che il Consorzio provvede ad assumere le funzioni dei preesistenti Consorzi di miglioramento fondiario;
che, con nota del 4.4.1991, il predetto Consorzio aveva invitato i Consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena ad avviare le procedure di inquadramento della loro attività in seno al Consorzio di bonifica.
Tanto premesso, convenivano davanti al Tribunale di Milano la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese per sentir accertare il diritto dei consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena di esistere, di continuare a svolgere la propria attività, di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi. I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il tribunale, con sentenza del 19.5.1997, dichiarava il difetto di giurisdizione.
Pronunciando sull'appello dei Consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena, al quale avevano resistito la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica medio Chiese, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 20.11.1998, lo accoglieva;

dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario;
rimetteva le parti davanti al tribunale.
Avverso la sentenza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ad entrambi i ricorsi hanno congiuntamente resistito, con controricorso, i Consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena, proponendo ricorso incidentale condizionato, con il quale hanno chiesto che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 59 del 1984, sulla base dei principi enunciati da detta Corte con la sentenza n. 326 del 1998. Con ordinanza del 16.1.2001 n. 26, queste Sezioni unite hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, recante "Riordino dei
consorzi di bonifica. Ecologia", nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13.2.1933 n. 215". La Corte costituzionale, con ordinanza del 30.1.2002 n. 14, ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di cassazione per il riesame dei termini della questione sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., stante il sopravvenuto mutamento, ad opera dell'art. 3 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha interamente
sostituito l'art. 117 Cost., di una delle norme costituzionali invocate come parametro.
I ricorsi sono quindi ritornati all'esame delle Sezioni unite, che li ha trattati all'udienza del 16.5.2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Con l'ordinanza n. 26/2001, queste Sezioni unite hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, recante "Riordino dei
consorzi di bonifica. Ecologia", nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13.2.1933 n. 215.", svolgendo le seguenti considerazioni.


1.1. La legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, recante "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia", prevede, all'art. 5, che è classificato territorio di bonifica tutto il territorio regionale al quale si applica la legge regionale 5.5.1975 n. 66 (comma 1);
che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera la suddivisione dell'intero territorio di cui al comma precedente in comprensori di bonifica, avendo riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unità idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge regionale 20.3.1990 n. 32 (comma 2);
che in ciascun comprensorio di bonifica è costituito un consorzio ente di diritto pubblico, che provvede alla esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica (comma 3, prima parte);
che i singoli statuti consortili possono comunque prevedere autonomia gestionale amministrativa a soggetti operanti nel settore della bonifica e dell'irrigazione all'interno dei comprensori consortili (comma 3, seconda parte);
che per il coordinamento delle attività di consorzi finitimi la Giunta regionale può costituire consorzi di secondo grado a norma del successivo art. 37 (comma 4).
La citata legge dispone, all'art. 6, che fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonché i conduttori che, ai sensi della legge 11.2.1971 n. 11, o in forza degli statuti consortili, abbiano obblighi di contribuenza (comma 1);
e stabilisce, inoltre, che i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13.2.1933 n. 215, e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore
irriguo, nonché quelle dei consorzi di utilizzazione idrica, relativamente alle utenze irrigue e di colo che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile (comma 2).
Le iniziative assunte, nel quadro della nuova disciplina, da parte della Regione Lombardia e dell'ente di nuova costituzione denominato Consorzio di bonifica Medio Chiese, per l'attuazione della norma che prevede l'assunzione delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario da parte dei consorzi di bonifica di nuova costituzione, hanno determinato i Consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena (con l'adesione di due consorziati), invitati a confluire nel nuovo ente, con conseguente loro estinzione, ad agire davanti al Tribunale di Milano, nei confronti della Regione Lombardia e del Consorzio di bonifica Medio Chiese, per sentir accertare il proprio diritto di esistere, di continuare a svolgere la propria attività, di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi.
In relazione a tale pretesa è sorta questione sulla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario o al giudice amministrativo;

questione sulla quale queste Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi.

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