Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/02/2018, n. 02583

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/02/2018, n. 02583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02583
Data del deposito : 2 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25844-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 2310/2016 depositata il 7/10/2016 nella causa tra: CATANIA ANNA, CATANIA GIOVANNI, CATANIA DOMENICO SAVIO, CATANIA MARIA, CATANIA ANGELA, GIBALDI VINCENZA;
- ricorrenti non costituitisi in questa fase -

contro

COMUNE DI LICATA;
- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. G B;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. I Z, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che 1. Con determina n. 484/2008 del dirigente il dipartimento dei lavori pubblici del Comune di Licata è stata disposta l'acquisizione di parte del terreno dei sigg.ri Catania oggetto di procedura espropriativa finalizzata all'esecuzione di lavori di sistemazione stradale, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001. 2. I proprietari del terreno hanno contestato davanti alla Corte di appello di Palermo la quantificazione del risarcimento conseguente alla perdita del terreno irreversibilmente trasformato e acquisito al patrimonio indisponibile del Comune.

3. La Corte di appello di Palermo (con sentenza n. 156/2013) ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo rilevando che l'atto di acquisizione adottato nella specie dalla amministrazione espropriante non è equiparabile al decreto di esproprio trattandosi di provvedimento eccezionale destinato a sanare l'illegittimità della procedura. Ric. 2016 n. 25844 sez. SU - ud. 26-09-2017 -2- 4. In seguito alla riassunzione della causa davanti alla giurisdizione amministrativa, il T.A.R. per la Sicilia ha sollevato regolamento di giurisdizione di ufficio ritenendo che la complessiva disciplina di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 consente di prefigurare, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte (sentenza n. 22096 del 29 ottobre 2015), due grandi categorie di controversie a seconda che il loro oggetto sia costituito dalla denuncia di illegittimità del provvedimento di acquisizione e dall'eventuale consequenziale richiesta di risarcimento del danno ovvero dalla domanda di determinazione (o corresponsione) dell'indennità conseguente all'adozione di un atto di natura espropriativa o ablativa e che, in stretta applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. e dell'art. 53 D.P.R. n. 327/2001, la prima categoria deve attribuirsi al giudice amministrativo mentre la seconda al giudice ordinario.
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