Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2023, n. 12563
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASPERI DANIELE nato a BRESCIA il 22/11/1982 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO PARTE CIVILE: De V S dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere L A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha richiesto, in accoglimento del ricorso, che la Corte annulli la sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione del reato. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 03/02/2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala emessa il 13/01/2021 di condanna di D M alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa, in danno di S D V;ha altresì confermato le statuizioni civili in favore di quest'ultimo. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il M, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la prescrizione del reato, oggetto anche di specifica censura in appello. 3. Il ricorso è fondato, in quanto il reato si è prescritto prima della sentenza di secondo grado. La truffa risulta commessa in data 14 novembre 2012, così come accertato in sede di merito, in conformità con la contestazione. Ai fini della prescrizione, il termine ordinario di sei anni, per l'effetto interruttivo, deve essere aumentato di un quarto — ossia di un anno e sei mesi — ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.;deve essere altresì aumentato di un ulteriore quarto, da calcolarsi sul termine ordinario — e, quindi, di un altro periodo di un anno e sei mesi — per la sospensione del processo di primo grado, determinatasi ai sensi dell'art. 420- quater cod. pen. per assenza dell'imputato. Sul punto erra la corte territoriale (foglio 2 della sentenza impugnata) nel ritenere che "il processo è stato sospeso per irreperibilità dell'imputato con ordinanza emessa all'udienza del 4 dicembre 2014 ed è stato reincardinato solo all'udienza del 23 luglio 2020 (circostanza, questa, che ha impedito la declaratoria di prescrizione)", lasciando intendere che debba considerarsi l'intero periodo di stasi processuale ai fini del calcolo del termine. Con giurisprudenza costante, il giudice di legittimità ha invece sostenuto che all'aumento del termine ordinario di prescrizione, dovuto alla presenza di fattori interruttivi, deve essere sommato, ex art. 420-quater cod. proc. pen. un ulteriore termine "in misura non superiore, anche in questo caso, al quarto del termine ordinario" (Sez. 2, n. 12413 del 13/02/2020, Erhabor, non mass.;Sez. 3 n. 9943 del 17/11/2020, Pg in proc. Mura, Rv. 280921;Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, Pg in proc. Beu kti, Rv. 280600).
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