Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 46193
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Segnala un errore nella sintesiLa sentenza analizzata è stata emessa dal Consigliere Giuseppe Nicastro della Corte di Cassazione. Il ricorrente ha contestato l'ordinanza del Tribunale di Palermo, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a seguito della violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Le richieste del ricorrente si sono concentrate sulla presunta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in particolare riguardo a un possibile malfunzionamento del dispositivo di controllo elettronico a causa di un distacco di energia elettrica.
Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando che il Tribunale di Palermo aveva adeguatamente motivato la trasgressione del divieto di allontanamento, basandosi su prove concrete, come l'allerta del dispositivo e l'assenza di risposta al citofono durante il controllo. Inoltre, il giudice ha sottolineato l'assenza di prove a sostegno della tesi del malfunzionamento del dispositivo, affermando che le argomentazioni del ricorrente non costituivano una valida base per una rivalutazione delle prove. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando che il Tribunale di Palermo aveva adeguatamente motivato la trasgressione del divieto di allontanamento, basandosi su prove concrete, come l'allerta del dispositivo e l'assenza di risposta al citofono durante il controllo. Inoltre, il giudice ha sottolineato l'assenza di prove a sostegno della tesi del malfunzionamento del dispositivo, affermando che le argomentazioni del ricorrente non costituivano una valida base per una rivalutazione delle prove. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Sul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIO VINCENZO, nato a Palermo il 17/07/2000 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/01/2022, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello, proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da V F contro l'ordinanza del 20/12/2021 della Corte d'appello di Palermo di revoca della misura degli arresti domiciliari e di sostituzione della stessa con la misura della custodia cautelare in carcere;provvedimento, quest'ultimo, adottato ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., per avere il F trasgredito alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione V F, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Dopo avere riassunto le doglianze che aveva prospettato nell'atto di appello, il ricorrente lamenta che: la motivazione dell'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con la doglianza relativa all'eventualità che, al momento del controllo operato dalla polizia giudiziaria presso la propria abitazione, «vi fosse un distacco di energia elettrica che impedisse il funzionamento dell'apparecchio elettronico di controllo»;posto che l'allarme dell'apparecchio elettronico applicatogli, come indicato nella stessa ordinanza impugnata, era «rientr[ato] alle ore 18.50, quindi 5 minuti prima del controllo», la motivazione di tale ordinanza «mal si concilia con il dato in base al quale, se l'apparecchio fosse stato funzionante, il F avrebbe avuto tutto l'interesse a dimostrare di trovarsi all'interno dell'appartamento e di giustificare la presunta assenza nei momenti precedenti, piuttosto che preferire non dare risposta, così continuando ad ingenerare il sospetto che si trovasse fuori dall'abitazione»;il Tribunale di Palermo «aveva comunque contezza delle problematiche che nei mesi precedenti avevano caratterizzato l'utilizzo del dispositivo di controllo» e l'argomentazione dell'ordinanza impugnata finisce col «sanzionare non già un (accertato e, in realtà, inesistente) allontanamento del F dal domicilio, quanto, piuttosto, una asserita negligenza nell'operato dell'imputato, reo di non aver segnalato il distacco di energia nonostante quanto accaduto in precedenza».
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