Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/12/2021, n. 40895
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20999-2019 proposto da: ALBORGHETTI ANIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANIO CARBONELLI;- ricorrente -contro S S.P.A., in persona del legale rappresentante 2021 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 3393 DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 20999/2019 GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende Numero sezionale 3393/2021 Numero di raccolta generale 40895/2021 unitamente all'avvocato S G;Data pubblicazione 20/12/2021 - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/05/2019 R.G.N. 403/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 63/2018 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla S s.p.a. al dipendente Antonio Alborghetti ed ordinato la reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012), ha dichiarato risolto, con effetto dalla data di licenziamento, il rapporto di lavoro ed ha condannato la società al pagamento di una indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dell’art. 18 cit., comma 5. 2. Avverso tale sentenza Antonio Alborghetti ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 3 cod. proc. civ., ed ha dedotto: - che il licenziamento era stato intimato per abuso nella fruizione di due permessi sindacali, il 15.1.2016 ed il 14.4.2016;- che il Tribunale di Bergamo, rigettando l’opposizione della società avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012, aveva applicato la tutela reintegratoria (art. 18, comma 4 cit.);F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 20999/2019 - che la Corte d’appello, giudicati inattendibili i testimoni Numero sezionale 3393/2021 indicati dal lavoratore sulla presenza del medesimo alla riunione Numero di raccolta generale 40895/2021Data pubblicazione 20/12/2021 sindacale tenuta a Milano il 14.4.2016, aveva giudicato illegittimo il licenziamento perché sproporzionato ed applicato la tutela indennitaria (art. 18, comma 5 cit.);- che il procedimento penale per falsa testimonianza, avviato su segnalazione della Corte d’appello, era stato definito con provvedimento di archiviazione;- che egli era venuto in possesso di un documento formato nel corso delle indagini penali che dimostrava la sua presenza a Milano il 14.4.2016, con la conseguenza che dovevano considerarsi insussistenti entrambi gli addebiti contestati e doveva trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 18, comma 4 cit. 3. La Corte d’appello, con sentenza n. 128/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. 4. Ha premesso che la revocazione proposta era riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 395 n. 3 cod. proc. civ. (“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”), essendo pacifico il passaggio in giudicato della sentenza d’appello n. 63/2018. 5. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione poiché il documento prodotto (relazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero in data 27.4.2018 contenente una analisi del traffico telefonico e che, tramite l’esame di una cella telefonica agganciata in zona prossima alla sede UILTEC di Milano, confermerebbe la presenza del ricorrente alla riunione sindacale) risaliva ad epoca successiva alla sentenza revocanda;la parte non si era trovata nella impossibilità, per causa di forza maggiore, di produrlo nel giudizio originario;il documento non era decisivo.
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