Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2022, n. 12882

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2022, n. 12882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12882
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) AZ AN, nato a [...] il [...], 2) CE CA, nato a [...] il [...], 3) SI RA, nato a [...] il [...], 4) Di DI CA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 7 giugno 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti.dei ricorrenti AZ, Di DI e SI in ordine ai reati di deturpamento ed imbrattamento di beni immobili ex art. 639, comma secondo, cod.pen., loro rispettivamente ascritti, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per CE e confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, che aveva condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno di euro 30.000 in favore del Comune di Milano.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 185 e 187 cod.pen. quanto alla condanna solidale degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, tenuto conto che essi sono stati condannati ciascuno per

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