Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2004, n. 5781

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L'incarico per la progettazione di opera pubblica affidato a libero professionista non determina l'instaurazione di un rapporto di servizio con l'ente pubblico committente, in quanto non implica l'inserimento del professionista privato nell'apparato organizzativo e/o nell' "iter" procedimentale della P.A. ne' l'esercizio, da parte di costui, di poteri propri della P.A. (e ciò diversamente da quanto avviene nell'attività del direttore dei lavori, ove viene in rilievo anche l'imputabilità in via diretta ed immediata alla P.A. dell'attività con rilevanza esterna del soggetto, il quale assume la rappresentanza del committente), l'attività del progettista assumendo rilevanza pubblica solo in forza dell'approvazione del progetto da parte dell'ente pubblico committente: ne deriva che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione dal progettista nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella della Corte dei conti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2004, n. 5781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5781
Data del deposito : 23 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. V M - rel. Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R P L, elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Vite 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

e sul 2^ ricorso n. 31506/02 proposto da:
M M, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V V, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
FELLI PAOLO, RUPI PIERLODOVICO;

- intimati -

e sul 3^ ricorso n. 01/03/1459 proposto da:
Felli Paolo, elettivamente domiciliato in ROMA, piazza S. SALVATORE IN LAURO 1, presso lo studio dell'avvocato AVILIO PRESUTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO GOLINI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
M M, RUPI PIERLUDOVICO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 63/02 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 27/02/02;

udita la relaziona della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;

Udito l'Avvocato Piero D'AMELIO anche per delega degli avvocati Vincenzo VIGORITI e Paolo GOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, gurisdizione dell'a.g.o.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un giudizio promosso dal Procuratore Regionale contro gli architetti PIERLUDOVICO RUPI, PAOLO FELLI e MANLIO MARCHETTA perché fosse accertata la responsabilità dei medesimi nella progettazione esecutiva del complesso ospedaliero della Valdichiana, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati in L.

2.536.010.543 in favore della USL n. 7 di Siena, la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione accogliendo l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti sulla base dell'assunto che l'incarico per la progettazione di opera pubblica affidato a liberi professionisti non determina l'instaurarsi di un rapporto di servizio con l'ente pubblico committente, rimanendo tale attività soggetta alla responsabilità contrattuale di natura civilistica.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Procura regionale (con atto indirizzato alle Sezioni riunite della Corte dei Conti) e la Procura generale della Corte dei Conti, evidenziando che la

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