Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15821
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE ALESSANDRO nato a MESSINA il 17/05/1980 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E S;letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di P A è stato sottoposto a procedimento penale in quanto imputato dei seguenti reati: - artt. 56,624 e 625 cod. pen. per aver posto in essere, al fine di trarne profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole al detentore;segnatamente introducendosi all'interno della struttura universitaria denominata «Casa dello studente» di proprietà della E.R.S.U. di Messina e, al fine di ricercare il bene di cui impossessarsi, danneggiando mobili e oggetti ivi presenti, mettendo altresì a soqquadro locali, ai quali aveva avuto accesso dopo averne forzato le porte, prelevando altresì sette chiavi di apertura degli uffici ivi presenti, con l'aggravante di aver agito usando violenza sulle cose e con recidiva specifica reiterata infraquinquennale, in Messina il 9 novembre 2021 (capo a);- artt. 61 n. 2 e 635 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato descritto al capo a), dopo essere essersi introdotto nella struttura denominata «Casa dello studente», aveva messo a soqquadro diversi locali della struttura, danneggiando cose esistenti nei locali ove si trovavano gli uffici pubblici, rendendo, in particolare, inservibili alcuni mobili nonché una stampante e vari computer di proprietà del menzionato ente pubblico universitario, con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, in Messina il 9 novembre 2021 (capo b);- art. 385, comma 3, cod. pen. perchè, sottoposto agli arresti donniciliari presso l'abitazione di residenza in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto e per la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, si era allontanato arbitrariamente dal luogo ove si trovava ristretto, in Messina il 10 novembre 2021 (capo c);- art. 385, comma 1, cod. pen. perché, in qualità di detenuto in misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, era evaso allontanandosi dalla stessa con recidiva specifica infraquinquennale, reiterata e commessa dopo esecuzione pena, in Messina il 13 novembre 2021 (capo d). 2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina il 20/12/2021 aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi