Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/01/2018, n. 04508
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: E E D nato il 12/04/1970 a UROMI ( NIGERIA) avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO M S;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di E E D a mesi 6 di reclusione ed C 800,00 di multa, esclusa la recidiva, relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso il 18 novembre 2015. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato, tramite difensore, con un unico motivo di ricorso: carenza della motivazione 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, rileva un vizio di motivazione ma non dice dove e perché;non contiene quindi specifici motivi di legittimità alla decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.