Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2020, n. 30227

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2020, n. 30227
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30227
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D B V, n. Erice (Tp) 2.4.1986 avverso la sentenza n. 199/19 del GIP Tribunale di Trapani del 16/10/2019 udita la relazione del consigliere, O V lette le note scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, d.ssa O M, che ha concluso per la manifesta infondatezza e per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO .

1. Con sentenza del 16/10/2019 il GIP del Tribunale di Trapani, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di V D B ai sensi dello art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81, 314 comma 1 cod. pen., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, della diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed applicazione della riduzione di un terzo per la scelta del rito. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. poiché il fatto contestato - costituito dall'appropriazione di somme di danaro corrispondenti all'imposta di soggiorno pagata dai clienti del residence da lei gestito da riversare all'amministrazione comunale competente a riscuotere il tributo - non costituirebbe reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. A sostegno dell'impugnazione v'è l'argomento che l'appropriazione temporanea di una somma di denaro integri in astratto la meno grave ipotesi di illecito penale del peculato d'uso di cui all'art. 314, comma 2 cod. pen. e che nello specifico il reato non sarebbe neppure configurabile atteso il valore economico asseritamente modesto delle somme oggetto di appropriazione (da un minimo di € 252,00 ad un massimo di C 1.308,00 in relazione alle scadenze quadrimestrali o semestrali per gli anni di riferimento).

3. Tanto premesso e a prescindere dalla circostanza che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle note scritte, in tal modo la ricorrente non contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, astrattamente possibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., quanto la configurabilità stessa del reato nella fattispecie considerata, appare evidente l'erroneità della argomentazione giuridica che sorregge il ricorso. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il peculato d'uso non è mai configurabile rispetto alle somme di denaro, in quanto la sua natura fungibile non consente dopo l'uso la restituzione della stessa cosa, ma solo del tantundem, irrilevante ai fini dell'integrazione della ipotesi attenuata (Sez. 6, sent. n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242;
Sez. 6, sent. n. 12368 del 17/10/2012, dep. 2013, Medugno e altro, Rv. 255997;
Sez. 6, sent. n. 27528 del 21/05/2009, Severi, Rv. 244531), 4. Nelle more della trattazione del ricorso, differita per effetto dell'emergenza epidemica da Covid-19, è, però, intervenuto a modificare la disciplina del versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive l'art. 180 del d. I. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020. Trattandosi di vicenda normativa incidente sull'inquadramento giuridico del fatto oggetto di contestazione, è compito del giudice di legittimità prenderne cognizione (art. 609, comma 2 prima parte cod. proc. pen.) e procederne ad esame. Questo deve prendere le mosse dalla novella introdotta dal comma 4 dell'art. 180 del d.l. citato, il quale ha stabilito l'inserimento nell'articolo 4 d. Igs. 14 marzo 2011 n. 23 del comma 1 ter, il quale recita che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e) d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. con nnodif. nella I. 30 luglio 2010 n. 122 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". È evidente come ai sensi della novella il gestore della struttura venga oggi ad essere individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell'imposta (figura prevista e definita dall'art. 64 d.P.R. n.
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