Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/1986, n. 3918

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Le Disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico), che contemplano la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie previa istanza dei creditori interessati, non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedono il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti si inseriscono in una procedura amministrativa tendenzialmente rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali. Pertanto, chi si afferma creditore di uno degli enti mutualistici soppressi in Sede di istituzione del servizio sanitario nazionale può proporre Azione senza che questa sia condizionata dall'Onere di presentazione della domanda amministrativa di cui al citato art. 8, ne' dal riferimento allo speciale ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro di cui alla legge n. 1404 del 1956 operato dall'art. 77, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale) che serve soltanto ad indicare l'ufficio incaricato di procedere alla liquidazione ma non a richiamare l'intera disciplina della citata legge n. 1404 del 1956. ( V 4070/84, mass n 436032).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/1986, n. 3918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3918
Data del deposito : 12 giugno 1986

Testo completo

Le Disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico), che contemplano la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie previa istanza dei creditori interessati, non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedono il riconoscimento ed il
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