Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2007, n. 6074
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 3
La sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., che abbia negato il potere dell'Amministrazione Provinciale di imporre ai titolari degli impianti termici individuali un contributo per l'esercizio dell'attività di controllo di detti impianti, ad essa affidata, è impugnabile con il ricorso per cassazione. Essa, infatti, coinvolge la violazione di principi costituzionali, ed in particolare dell'art. 9 Cost., in quanto il controllo sugli impianti termici è funzionale alla tutela dell'ambiente, e la sua correlazione con l'imposizione del contributo attiene ai principi informatori della materia, nonché dell'art. 97 Cost., poiché l'imposizione di detto onere a carico di tutti i titolari degli impianti è funzionale ad assicurare all'ente locale le risorse necessarie per coprire i costi dei controlli, in ossequio al principio di buon andamento della P.A.; il diritto dell'ente alla percezione del contributo si configura d'altronde come indisponibile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ., in tale materia non è ammissibile una pronuncia secondo equità.
Il contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici individuali, previsto dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha carattere "paratributario", costituendo un onere imposto agli utenti di detti impianti in ragione del rischio ambientale che una cattiva gestione degli stessi comporta, e dei conseguenti costi che ne possono derivare per la collettività. Esso, infatti, non è correlato (nell'ambito di un rapporto di corrispettività) all'effettiva esecuzione delle verifiche da parte degli incaricati dell'ente territoriale, né all'esecuzione di dette verifiche secondo specifiche ed inderogabili modalità, in quanto la determinazione di tali modalità è riservata all'autonomia ed alla discrezionalità tecnica dell'ente locale, e gli oneri economici connessi alle relative operazioni non sono posti a carico dei soli responsabili degli impianti effettivamente verificati, ma a carico della generalità degli utenti, con la conseguenza che il potere dell'ente territoriale d'imporre tale contributo sussiste indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato o meno fatto oggetto di effettiva e concreta esecuzione del controllo.
In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di accertamento negativo proposta dal titolare di un impianto termico individuale per sentir dichiarare non dovuto il contributo previsto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 per l'attività di controllo di detti impianti, affidata all'Amministrazione Provinciale, sul presupposto della mancata esecuzione della verifica prevista dalla legge, alla quale, secondo l'attore, sarebbe subordinato l'obbligo di pagamento).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIRO VALENTIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell'avvocato CARMELO RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato GURZILLO SANTO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MP NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 156/05 del Giudice di pace di FILADELFIA, depositata il 14/07/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. Raffaele BOTTA;
udito l'Avvocato Santo GURZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, conferma dell'A.G.O. e rimessione atti a sezione semplice per le ulteriori censure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'azione di accertamento negativo promossa nei confronti della Provincia di Vibo Valentia dal titolare di un impianto termico individuale per sentir dichiarata non dovuta per il biennio 1999/2000 la somma di Euro 43,38 richiestagli a titolo di contributo imposto dalla L. n. 10 del 1991 per l'attività di controllo di detti impianti affidata all'amministrazione provinciale:
ciò sulla base di una supposta correlazione tra esecuzione del controllo e prestazione del contributo, che determinerebbe la non debenza di quest'ultimo nel caso di mancata esecuzione del controllo, asseritamente verificatasi nella specie, essendosi la pretesa verifica risoltasi esclusivamente in un censimento dei dati dell'impianto.
La domanda era accolta dall'adito giudice di pace di Filadelfia con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la Provincia di Vibo Valentia propone ricorso per cassazione con cinque motivi, con il primo dei quali denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.
La parte intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Provincia ricorrente lamenta che il giudice adito non abbia denegato la propria giurisdizione, in quanto la richiesta formulata dalla parte attrice si risolveva in una sostanziale istanza di annullamento delle delibere (aventi natura di atti amministrativi), che avevano stabilito l'obbligazione contestata: istanza che avrebbe potuto essere rivolta, giusta la L. n. 2248 del 1865, art. 4 e art. 5, Allegato "E", esclusivamente al
giudice amministrativo.
Il motivo non è fondato. Tenuto conto che, secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata alla stregua del cd. petitum sostanziale (Cass. S.U. nn. 14846 e 10419 del 2006;
6743 e 6421 del 2005) (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia anche giudice del fatto, dovendo, al fine di identificare il predetto petitum, apprezzare elementi che attengono anche al merito: Cass. S.U. nn. 17461 e 15661 del 2006;
17209 e 261 del 2003), dall'esame della domanda originariamente proposta dall'attuale parte resistente è possibile rilevare che oggetto di contestazione era, esclusivamente, la pretesa di una prestazione pecuniaria da parte dell'ente locale, dall'attore ritenuta non dovuta per la mancata esecuzione delle operazioni di verifica degli impianti prevista dalla L. n. 10 del 1991: verifica, alla quale egli affermava essere correlato l'obbligo di pagamento. Peraltro, queste Sezioni Unite, hanno già avuto modo di affermare, di recente, in riferimento alla pretesa di un ente locale circa l'onere economico prevista dalla legge n. 10 del 1991, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla base del principio, enunciato da Cass. S.U. n. 120 del 2001, secondo cui "in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa" (Cass. S.U. n. 25520 del 2006). Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. All'ulteriore esame del ricorso, non osta il fatto che l'impugnazione abbia investito una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità. Invero, secondo il principio affermato più volte da questa Corte, "le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell'art. 360 c.p.c., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, (con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4), nonché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia" (Cass. ord. n. 7872 del 2005;
21752, 21612 e 11746 del 2004).
Nel caso di specie la questione attiene alla imposizione di un onere economico a carico dei titolari degli impianti termici individuali in ordine al controllo degli impianti medesimi, questione che coinvolge la violazione di