Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2022, n. 43440

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2022, n. 43440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43440
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Torino nel procedimento a carico di A A, nato il 19/01/1987 a Torino avverso la ordinanza del 11/06/2022 del Tribunale di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M S G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento dell'Il giugno 2022 il Tribunale di Torino non convalidava l'arresto di A A per i reati di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali e di danneggiamento aggravato (in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.), sul rilevo che la polizia giudiziaria avesse ecceduto i limiti dei propri poteri effettuando una perquisizione di iniziativa senza che vi fossero elementi tali da poter desumere che l'indagato potesse detenere armi e assicurando lo stesso con le manette e collocandolo contro la sua volontà nell'auto di servizio senza alcuna concreta necessità. Riteneva quindi il Tribunale che la reazione violenta dell'indagato fosse in sostanza giustificata ai sensi delll'art. 393-bis cod. pen. (pur non espressamente richiamato), che esclude la punibilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ove il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue att:ribuzioni.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto e ne ha chiesto l'annullamento, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché il giudizio di prognosi postuma ex ante induce a ritenere giustificato l'operato di polizia giudiziaria con riferimento ai seri e obiettivi elementi di fatto desumibili dagli atti d'indagine, dai quali in particolare si evincono il rifiuto dell'indagato di essere accompagnato dagli agenti sia sul posto ove erano stati posti in essere i danneggiamenti di varie auto in sosta, sia in caserma per essere compiutamente identificato e per redigere a suo carico gli atti di rito, nonché lo stato di alterazione e agitazione violenta, tanto da rendersi necessaria la traduzione in carcere,essendosi mostrato pericoloso e impossibile da gestire nelle camere di sicurezza.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi