Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2005, n. 21287
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, sono, ai sensi dell'art. 276 cod.civ., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario IO - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IG, LI AN, LI IO, LI CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 48, presso lo studio dell'avvocato PAVAROTTI Fabrizio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO RESCIGNO, RAFFAELE BARONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ER TE, ER RO, BI AL, BI RA, CIMINO PIER PAOLO, CIMINO DOMINGO, CIMINO LUISA, nella qualità di eredi di ER PP NT, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANITELE II 308, presso lo studio dell'avvocato RUFFOLO Ugo, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale del notaio dott. Sergio Cappelli di Bisignano del 18/05/2001, rep. 24154, in atti;
- controricorrenti -
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO CATANZARO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 74/2001 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 21/02/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/2005 dal Consigliere Dott. Mario IO MORELLI;
uditi gli avvocati Raffaele BARONE, Fabrizio PAVAROTTI, Francesco DI GIOVANNI, per delega dell'avvocato Ugo RUFFOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, e assorbiti i successivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I AN IG, LA, IO e RC OL hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 21/02/2001 della Corte di appello di Catanzaro, confermativa della statuizione di primo grado, con la quale era stata accolta - nei confronti di essi ricorrenti, figli del fratello di ET OL - la domanda di accertamento di paternità naturale nei confronti di quest'ultimo proposta - con ricorso del settembre 1973 - da SE NI ER (nato nell'aprile 1915) è coltivata, dopo il suo decesso (avvenuto nel marzo 1919) dai di lui discendenti, che ora resistono con controricorso.
In relazione al primo dei sei motivi della odierna impugnazione - con il quale i OL denunciano violazione dell'art. 276 c.c., sull'assunto che i giudici del merito abbiano errato nel ritenere che la legittimazione passiva, rispetto all'azione di accertamento della paternità naturale, da detta norma disciplinata, sia riferibile anche agli "eredi degli eredi" del preteso padre, come essi ricorrenti, (nipoti ex fratre) - la Sezione 1^, con ordinanza del 21/11/2003, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha quindi assegnato la causa a Sezioni unite, in relazione al ravvisato contrasto di giurisprudenza relativo, appunto, alla interpretazione del citato art. 276, per il profilo qui ancora in discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il problema di contrasto, che queste Sezioni unite sono chiamate a risolvere, attiene - come detto - alla retta esegesi dell'art. 276 del codice civile, per il profilo individuativo dei soggetti nei cui
confronti va proposta la domanda per la dichiarazione giudiziale della paternità (e della maternità) naturale, di cui al precedente art. 269, nel caso di morte del preteso genitore.
2. Preliminarmente all'esame di detta questione va, per altro, delibata l'eccezione, sul punto pregiudiziale, formulata dai resistenti sull'assunto che - in relazione al non impugnato precedente decreto della Corte d'Appello di Catanzaro, confermativo della ammissibilità, ex art. 274 c.c., dell'azione di riconoscimento di paternità proposta dal ER nei confronti dei germani OL - si sarebbe formato un giudicato esterno in ordine alla legittimazione passiva, appunto, di questi ultimi. La quale non potrebbe, per ciò, essere più rimessa in discussione. L'eccezione è infondata.
E, ben vero, il decreto su menzionato, lungi dall'avere - come preteso dai resistenti - pronunciato implicitamente sulla legittimazione passiva dei OL, ha viceversa esplicitamente escluso di averlo fatto, chiarendo che rimaneva "impregiudicata", perché "preclusa" in quella sede, "ogni altra indagine circa la proponibilità o l'ammissibilità dell'azioni, limitandosi quel decreto ad una sommaria verifica del "fumus boni iuris" dell'azione instauranda nella successiva fase ex art. 269 c.c.. Può quindi passarsi all'esame della questione oggetto di contrasto.
3. L'art. 276 - che (come emerge dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo del codice civile) è stato introdotto proprio "per risolvere, con la determinazione dei contraddittori necessari, i dubbi sorti (nella vigenza del vecchio codice) per il caso in cui l'azione venga promossa dopo la morte del presunto genitore" - testualmente dispone, appunto, nel suo comma primo, che "in mancanza del genitore la domanda deve essere proposta nei confronti dei suoi eredi". Ed aggiunge, al suo comma secondo, che "alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse".
4. In relazione alla suddetta norma si è però poi posto in sede interpretativa l'ulteriore quesito, che qui viene propriamente in rilievo, se, in caso di già intervenuta morte, anche degli eredi del presunto genitore, la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale possa, o non, essere ancora richiesta nei confronti degli "eredi degli eredi" o ad altri parenti o aventi causa del preteso padre (o dalla pretesa madre).
5. In linea con la dottrina dominante, questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 del 17/02/1987, ha optato per la soluzione negativa del quesito, ritenendo estensibile la legittimazione passiva, in ordine all'azione in esame, unicamente agli eredi, diretti ed immediati, del preteso genitore;
e riconoscibile agli aventi causa da questi - ed agli altri soggetti comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda - soltanto la facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei detto interesse. Ciò in ragione:
- della chiarezza del termine tecnico ("i suoi eredi") usato dal legislatore;
- della omessa indicazione, fra i legittimati, degli "aventi causa", espressione adottata sovente dal legislatore, accanto alla parola "eredi", ogni volta che sia inteso estendere a detti soggetti determinati effetti (v.