Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2020, n. 07907

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2020, n. 07907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07907
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUNTA PIETRO PAOLO nato a CATANIA il 22/07/1983 avverso il decreto del 23/03/2019 del GIUD. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette/sentite le conclusioni del PG ti Letta la requisitoria della dott.ssa O M sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, con decreto in data 23/3/2019, dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 proposto da G P P avverso il provvedimento emesso dal medesimo magistrato ex art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Il 14/2/2019 era stata disposta con ordinanza la cessazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 essendo sopravvenuto alla concessione della misura anzidetta un titolo esecutivo concernente altra pena detentiva superiore a quattro anni. Sul reclamo proposto provvedeva il magistrato di sorveglianza con decreto in data 23/3/2019. Con provvedimento del 4/2/2019 la Procura generale presso la Corte d'appello di Catania, previa formazione di un cumulo materiale, aveva determinato la pena da eseguire nei confronti di G P P in anni cinque mesi tre giorni 14 di reclusione. Il magistrato di sorveglianza aveva, dunque, revocato ex art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354 la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale cui Giunta era sottoposto dal precedente 1 febbraio, in virtù dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina. Il reclamo proposto ex art. 69- bis legge 26 luglio 1975, n. 354 era deciso e respinto dal magistrato di sorveglianza.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi