Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2024, n. 21661

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Sentenza
22 febbraio 2024
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Sentenza
22 febbraio 2024

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L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria dei codici IMEI di telefoni cellulari presenti in una determinata zona non necessita della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto, non determinando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio, ma limitandosi a identificarlo, non è assimilabile a un mezzo di ricerca della prova, atteso che costituisce unicamente il presupposto operativo della successiva attività captativa delle conversazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che su tale principio non ha inciso la sentenza della Corte EDU del 24 aprile 2018 nel caso Benedik c. Slovenia, che ha ritenuto la sussistenza della violazione dell'art. 8 CEDU in un caso di acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, dell'indirizzo IP dinamico, per la cui individuazione è necessario esaminare i dati di connessione pertinenti all'abbonato e, quindi, informazioni rientranti nell'ambito della sua vita privata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2024, n. 21661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21661
Data del deposito : 22 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

2166 1 .24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..3Pi Giulio Sarno - Presidente - pu- 22/2/2024 OV Liberati - Relatore - TOella Di Stasi R.G.N. 37466/2023 Stefano Corbetta Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IR OV, nato a [...] il [...] IR US, nato a [...] il [...] IR AF, nato a [...] il [...] CO IO, nato a San Giorgio a [...] il [...] SP TO, nato a [...] il [...] SC LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/4/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere OV Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di rigettare tutti i ricorsi;
udito per OV IR l'avv. US Belcastro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi per US IR l'avv. Gennaro Pecoraro e l'avv. Enrica Paesano, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per AF IR l'avv. Gennaro Pecoraro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per IO CO l'avv. Carmine Di l'accoglimento del ricorso;
udito per TO SP l'avv. Salvatore l'accoglimento del ricorso;
udito per LE SC l'avv. RD l'accoglimento del ricorso. 2 Somma, che ha concluso chiedendo Operetto, che ha concluso chiedendo Striano, che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 aprile 2021 il Tribunale di Nola, a seguito di giudizio ordinario, dichiarò: -· OV IR responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), condannandolo alla pena di 12 anni di reclusione;
-• US IR responsabile dei reati di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), e di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 309/90 (capo B della rubrica) e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi C, F, G della rubrica), condannando alla pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione;
- AF IR responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica) e del reato di cui agli artt. 10 e 14 I. 497/74 (capo L della rubrica), condannandolo alla pena di 14 anni e 6 mesi di reclusione;
IO CO responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/92, convertito nella I. n. 356 del 1992 (capo D della rubrica) e del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90 (capo F della rubrica), condannandolo alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione;
- TO SP responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica) e del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo C della rubrica), condannandolo alla pena di 15 anni di reclusione;
-LE SC responsabile dei reati di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), e di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 309/90 (capo B della rubrica), 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi C, F, G della rubrica), nonché del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/92, convertito nella I. n. 356 del 1992 (capo D della rubrica) e del reato di cui agli artt. 10 e 14 I. 497/74 (capo I della rubrica), condannando alla pena di 30 anni di reclusione. La Corte d'appello di Napoli, provvedendo con la sentenza indicata in epigrafe sulle impugnazioni degli imputati, ha assolto AF IR e LE SC dai reati di cui ai capi I e L perché il fatto non sussiste, ha escluso la recidiva contestata ad TO SP e ha escluso per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, così rideterminando le pene inflitte: - OV IR, in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), 10 anni di reclusione;
- US IR in relazione ai reati di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica) e di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 309/90 (capo B della rubrica) e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi C, F, G della rubrica), 13 anni e 3 mesi di reclusione;

3 -AF IR, in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), 10 anni di reclusione;
- IO CO, in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/92, convertito nella I. n. 356 del 1992 (capo D della rubrica) e al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90 (capo F della rubrica), 11 anni e 3 mesi di reclusione;
-TO SP, in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica) e al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo C della rubrica), 10 anni e 9 mesi di reclusione;
-- LE SC, in relazione ai reati di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica), e di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 309/90 (capo B della rubrica), 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi C, F, G della rubrica), e al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/92, convertito nella I. n. 356 del 1992 (capo D della rubrica), 24 anni e 3 mesi anni di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione OV IR, mediante gli Avvocati Fabrizio Gambale e US Belcastro, che lo hanno affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, articolato, motivo ha denunciato la violazione degli artt. 125, 192, comma 2, 546, comma 1, cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla esistenza del sodalizio criminoso di cui al capo a) e alla partecipazione allo stesso del ricorrente. Dopo aver richiamato i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per poter ritenere dimostrata la partecipazione a una associazione a delinquere, nonché quelli stabiliti per esaminare gli indizi e per valutare il contenuto di conversazioni intercettate, specie se a fine di prova di un reato associativo, ha evidenziato la carenza della motivazione di entrambe le sentenze di merito nella parte relativa alla prova della esistenza del sodalizio di cui al capo a), quale gruppo caratterizzato da un vincolo associativo perdurante, dotato di una struttura organizzata e volto alla attuazione di un programma criminoso indeterminato, che era stata desunta dalla sola consumazione dei reati fine e senza considerare che questi avevano visto coinvolti soggetti diversi. Ha sottolineato, peraltro, sul punto, che al ricorrente non era stata contestata la commissione di alcun reato fine e che, in ogni caso, i dati probatori valorizzati nelle sentenze di merito non davano conto della effettività di un vincolo strutturale continuativo, emergendo semmai l'esistenza di un gruppo di individui coinvolti nella commissione di singoli reati in materia di stupefacenti, come desumibile dal coinvolgimento di diversi soggetti nei diversi reati fine, dalla assenza di una cassa comune o, comunque, di specifiche forme di suddivisione dei proventi e dalla assenza di significativi rapporti tra gli imputati. elibas 4 Ha censurato, in particolare, la rilevanza probatoria attribuita alla ritenuta esperienza del ricorrente nella attività di "taglio" delle sostanze stupefacenti, da cui era stata tratta illogicamente la prova della sua partecipazione alla associazione, attraverso una forzatura di tale dato probatorio, che ne determinava un vero e proprio travisamento, con riferimento alla affermazione della disponibilità di un rilevante quantitativo di cocaina e della riferibilità di tale sostanza a LE SC. Analoghe censure ha sollevato in relazione all'altro dato probatorio valorizzato dai giudici di merito per poter ritenere il ricorrente partecipe della associazione, costituito dalla sua pretesa esperienza di bonificatore delle microspie presenti nelle autovetture in uso al sodalizio, sottolineando che né la vettura sulla quale era avvenuto il dialogo intercettato (una Fiat 500 L), né quelle oggetto del dialogo (una Audi S3 e una Fiat DA di colore grigio) erano mai appartenute al sodalizio, e anche a proposito dell'aver contribuito alla ricerca e alla organizzazione di incontri con altri esponenti del narcotraffico campano allo scopo di procurare altri canali di approvvigionamento al gruppo, da cui non potrebbe ricavarsi un consapevole contributo causale del ricorrente alla attività della compagine associativa, ma solamente, semmai, la collaborazione con un singolo soggetto. Ha evidenziato anche che le suddette condotte, ritenute dimostrative dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio, erano tutte successive alla realizzazione dei reati fine, dunque prive di efficacia causale rispetto agli scopi della associazione. Infine, ha censurato anche la rilevanza attribuita alle dichiarazioni dei collaboratori AN NT e UA RA e al dialogo intercorso tra il ricorrente e il nipote US IR, captato il 16/2/2017, in quanto le dichiarazioni di NT si riferivano a una collaborazione prestata dal ricorrente tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014, RA si era limitato a riconoscere il ricorrente per averlo visto una volta in casa di SC e dalla conversazione con il nipote emergeva solo la conoscenza da parte del ricorrente di fatti di penale rilevanza, ma non anche la dimostrazione di un contributo causale alla sussistenza o alla permanenza della associazione contestata.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse omettendo di considerare che il coinvolgimento dell'imputato nelle attività illecite si era protratto per soli tre mesi dell'anno 2017, che il ricorrente non proviene da un ambiente familiare riconducibile all'ambito della criminalità organizzata, nonché lo stato di incensuratezza e la condotta processuale del ricorrente medesimo. 5 3. Ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza anche US IR, mediante

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