Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18035

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18035
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D R M, nato a Vignola (MO) il 14/07/1961 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del Tribunale di Modena udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, il Tribunale di Modena ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip presso il Tribunale di Modena, in data 20 aprile 2022, ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 101.700,00, in relazione ad indagini svolte per il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, per aver utilizzato, ai fini di compensazione tributaria crediti correlati a investimenti in ricerca e sviluppo in realtà inesistenti.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente presenta ricorso per cassazione, per il tramite degli Avv.ti L A B e C B, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 5, 42 e 43 cod. pen. e agli artt. 23, 25 e 27, comma 1, Cost.Ad avviso della difesa, il Tribunale del Riesame avrebbe errato nel ritenere sussistente il fumus circa l'elemento soggettivo del reato sulla base della conoscenza da parte dell'indagato della circolare ministeriale n. 59990 del 9 febbraio 2018 e del Manuale di Frascati. Quanto alla prima, la difesa rileva che tale circolare sarebbe intervenuta a due anni di distanza dalla commissione del fatto, comportando una reinterpretazione della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 3 d.l. n. 145 del 2013. Quanto al secondo, si evidenzia come il Manuale di Frascati sia stato tradotto in lingua italiana soltanto nel 2022, concludendo pertanto nel senso che la conoscenza di tale fonte integrativa sarebbe stata preclusa per l'indagato, sul quale, dunque, non potrebbe gravare l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto, come chiarito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 364 del 1988. Inoltre, il giudice del riesame mancherebbe di considerare un ulteriore profilo attinente all'elemento soggettivo, ossia il fatto che l'indagato, attese le sue limitate competenze in materia, avrebbe compiuto le scelte di compensazione del credito con l'aiuto di un'équipe di professionisti. Pertanto, non potendo pretendere dall'indagato "incompetente" un comportamento diverso da quello antigiuridico posto in essere, non si potrebbe muovere contro di lui alcun rimprovero penale. In definitiva, la difesa ritiene che si possa escludere il fumus circa la sussistenza dell'elemento soggettivo per ignoranza inevitabile, atteso che all'epoca della commissione del fatto non vi era alcuna fonte normativa affidabile cui fare riferimento e che le scelte compiute in materia di compensazione del credito non erano riconducibili all'indagato, bensì a soggetti terzi incaricati, esperti del settore.
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