Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2019, n. 27846

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In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2019, n. 27846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27846
Data del deposito : 30 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

27846-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto TSAP GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - CONTENZIOSO ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente Sezione - Ud. 24/09/2019 - FELICE MANNA - Presidente Sezione - PU R.G.N. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente Sezione - R.G.N. 17592/2018 R30427846 ENRICA D'ANTONIO -Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - e.u. A GTI Consigliere - - Consigliere - LINA RUBINO - Rel. Consigliere - A C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17592-2018 proposto da: ACIL S.R.L., K IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONELLI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P;
ricorrenti -

contro

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 419 19 5, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C;
M ASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato L I, che lo rappresenta e difende;
-controricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA U.T.G. DI BELLUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti - nonché

contro

REGIONE VENETO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO, MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT;

- intimati -

avverso la sentenza parziale n. 63/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 16/4/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2019 dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al primo motivo e, in subordine, per il suo rigetto, nonché per il rigetto del secondo motivo;
Ric. 2018 n. 17592 sez. SU - ud. 24-09-2019 -2- uditi gli avvocati Maria Antonelli, Gianluca Calderara per delega dell'avvocato Andrea Manzi e Laura Marras per delega dell'avvocato Lucio Iannotta.

FATTI DI CAUSA

Le s.r.l. Acil e K Immobiliare, aventi sede in Sedico (BL), sono proprietarie e gestrici del supermercato "Kanguro" in Cortina d'Ampezzo, il cui edificio risulta posto in destra idraulica ed in prossimità del torrente "Bigontina", in area soggetta a vincolo paesaggistico. autorizzazioneIl predetto Comune, acquisita la preventiva paesaggistica, con permesso di costruire n. 22 del 2010 aveva assentito alla richiesta della s.r.l. Acil di realizzare, a servizio del menzionato supermercato, un parcheggio definito amovibile per la cui realizzazione era necessaria la parziale copertura per un esteso tratto (mediante un piano di circa 490 mq) del citato torrente. Il permesso di costruzione e gli atti presupposti e connessi furono impugnati da M A (nella qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita nel condominio "Maya Bassa" in cui era ubicato l'immobile adibito a supermercato) dinanzi al TSAP, il quale, con sentenza n. 82 del 2011, poi passata in giudicato, aveva annullato il provvedimento e gli atti correlati impugnati. Con successiva sentenza (la n. 228 del 2016) dello stesso TSAP, emessa sempre su ricorso del M A, venne annullata la determinazione del Comune di Cortina d'Ampezzo, con la quale era stata rimessa al Consiglio dei ministri (ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990) l'esame della decisione finale circa l'autorizzabilità, sotto il profilo paesaggistico, dell'istanza della Acil s.r.l. di rilascio di un nuovo permesso di costruire per attuare la mitigazione del rischio idraulico dell'opera ancora in sito relativo al suddetto parcheggio. Ric. 2018 n. 17592 sez. SU ud. 24-09-2019 -3- Pertanto, il citato Comune, intendendo dare esecuzione a quest'ultima sentenza, aveva avviato un nuovo procedimento ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, emanando, al suo esito, l'ordinanza n. 1977 del 6 febbraio 2017, ingiungendo alla Acil s.r.l. la demolizione del realizzato parcheggio entro il termine di 90 giorni. La Acil s.r.l. e la K Immobiliare s.r.l impugnavano quest'ultima ordinanza in uno all'avvio del procedimento con ricorso dinanzi al TSAP rubricato al n. RG 79/2017. Nelle more del conseguente giudizio ed in esito alla richiesta di entrambe le società relativa all'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 sul parcheggio, il Comune di Cortina d'Ampezzo emetteva l'ordinanza n. 12317 del 28 giugno 2017 con cui rigettava la suddetta richiesta ed ingiungeva la rimozione dell'opera e, con la coeva ordinanza n. 12318, respingeva anche quella per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Anche queste due ultime ordinanze venivano impugnate dalle due menzionate società dinanzi al TSAP. In pendenza del termine per l'esecuzione delle due appena indicate ordinanze, in data 5 agosto 2017 si era verificato un grave nubifragio nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, a seguito del quale era rimasto accertata da indagini del Genio civile - la presenza di depositi di materiale litoide al di sotto del parcheggio in questione e nell'alveo del torrente "Bigontina", tale da creare in quel tratto la riduzione della sezione di deflusso delle acque. Per tale motivo ed a seguito di apposite sollecitazioni dello stesso Genio civile e della Prefettura di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo emetteva nei confronti della Acil s.r.l., in

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