Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 06211
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA SALVATORE SAM nato a CATANIA il 23/05/1997 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere S A;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti, insiste per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, udito il difensore GIANNINO' Andrea, per PRIVITERA, che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di S S PERA avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di Catania in data 27 maggio 2022. cheaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di concorso nell'omicidio di V T, aggravato dalla premeditazione, dalla minorata difesa e dal metodo e dall'agevolazione mafiosi (artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1 cod. pen. — capo a) e nella distruzione e occultamento aggravato del relativo cadavere (artt. 110, 411, 61 n. 2 cod. pen. — capo b).
2. Ricorre S S PERA, a mezzo dei difensori avv. S C M e avv. A G, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - l'abnormità e la violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e al ne bis in idem cautelare, e il vizio della motivazione in quanto la misura è stata illegittimamente nuovamente disposta, a seguito dell'annullamento della precedente misura per mancata indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, esse soltanto, avrebbero potuto giustificare la ri-emissione del titolo;
non si trattava, dunque, di un annullamento disposto per motivi formali, ma per difetto di un requisito sostanziale che richiedeva l'indicazione di elementi nuovi e diversi;
- la violazione di legge, in riferimento all'art. 294 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione in quanto la misura doveva essere, così come richiesto dalla difesa, dichiarata inefficace poiché la Corte d'Assise non aveva proceduto all'interrogatorio dell'indagato entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento, interrogatorio che si rendeva necessario in quanto il provvedimento restrittivo è stato emesso in data 27 maggio 2022, prima cioè dell'apertura del dibattimento dichiarata in data 6 giugno 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.
2. I seguenti "fatti processuali" non sono controversi:- il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza in data 21 giugno 2021, applicava al ricorrente la misura cautelare per i sopra indicati delitti;
- il Tribunale di Catania,
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti, insiste per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, udito il difensore GIANNINO' Andrea, per PRIVITERA, che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di S S PERA avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di Catania in data 27 maggio 2022. cheaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di concorso nell'omicidio di V T, aggravato dalla premeditazione, dalla minorata difesa e dal metodo e dall'agevolazione mafiosi (artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1 cod. pen. — capo a) e nella distruzione e occultamento aggravato del relativo cadavere (artt. 110, 411, 61 n. 2 cod. pen. — capo b).
2. Ricorre S S PERA, a mezzo dei difensori avv. S C M e avv. A G, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - l'abnormità e la violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e al ne bis in idem cautelare, e il vizio della motivazione in quanto la misura è stata illegittimamente nuovamente disposta, a seguito dell'annullamento della precedente misura per mancata indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, esse soltanto, avrebbero potuto giustificare la ri-emissione del titolo;
non si trattava, dunque, di un annullamento disposto per motivi formali, ma per difetto di un requisito sostanziale che richiedeva l'indicazione di elementi nuovi e diversi;
- la violazione di legge, in riferimento all'art. 294 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione in quanto la misura doveva essere, così come richiesto dalla difesa, dichiarata inefficace poiché la Corte d'Assise non aveva proceduto all'interrogatorio dell'indagato entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento, interrogatorio che si rendeva necessario in quanto il provvedimento restrittivo è stato emesso in data 27 maggio 2022, prima cioè dell'apertura del dibattimento dichiarata in data 6 giugno 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.
2. I seguenti "fatti processuali" non sono controversi:- il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza in data 21 giugno 2021, applicava al ricorrente la misura cautelare per i sopra indicati delitti;
- il Tribunale di Catania,
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