Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2022, n. 19864
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO ANGELO nato a ENNA il 16/11/1950 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
LUIGI CUOMO
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta ad A C ad un anno di arresto ed € 5.200,00 di ammenda per il reato ex artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver realizzato e gestito su un terreno di sua proprietà nel Comune di Enna una discarica non autorizzata di materiali ferrosi e in plastica pari a circa 300 quintali di detti rifiuti (in Enna, accertato il 1 settembre 2015).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per l'erronea qualificazione della condotta quale realizzazione di una discarica abusiva. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la condotta quale realizzazione e di gestione di una discarica, limitandosi semplicemente ad aderire alle deduzioni degli Agenti del Corpo Forestale della Regione Sicilia, che, intervenuti sul luogo, avevano quantificato in circa 300 quintali i rifiuti rinvenuti sul posto, senza provvedere ad alcun accertamento oggettivo, così come sarebbe emerso anche dalle dichiarazioni dell'Agente M. La Corte di appello avrebbe omesso, altresì, di confrontarsi con gli ulteriori elementi di fatto forniti dall'Agente M, che avrebbe riferito che nelle adiacenze del fondo vi sarebbe la casa dell'imputato, al cui interno si trovava altro identico materiale;
avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni dell'imputato, che avrebbe chiarito che spesso faceva riuso dei materiali di scarto. Tenuto conto di tali elementi, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato quale deposito incontrollato di rifiuti ex art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n.172 del 2008. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in risposta allo specifico motivo d'appello con cui si eccepì la sussumibilità del fatto nella nozione di «discarica abusiva». L'area considerata dalla Corte territoriale non sarebbe qualificabile quale «discarica abusiva» secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n.36 del 2003, poiché dalle prove non emergerebbe che i rifiuti sarebbero stati abbandonati per almeno un anno nell'area. Sarebbe stato accertato, invece, che l'accumulo dei rifiuti risalirebbe a circa
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
LUIGI CUOMO
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta ad A C ad un anno di arresto ed € 5.200,00 di ammenda per il reato ex artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver realizzato e gestito su un terreno di sua proprietà nel Comune di Enna una discarica non autorizzata di materiali ferrosi e in plastica pari a circa 300 quintali di detti rifiuti (in Enna, accertato il 1 settembre 2015).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per l'erronea qualificazione della condotta quale realizzazione di una discarica abusiva. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la condotta quale realizzazione e di gestione di una discarica, limitandosi semplicemente ad aderire alle deduzioni degli Agenti del Corpo Forestale della Regione Sicilia, che, intervenuti sul luogo, avevano quantificato in circa 300 quintali i rifiuti rinvenuti sul posto, senza provvedere ad alcun accertamento oggettivo, così come sarebbe emerso anche dalle dichiarazioni dell'Agente M. La Corte di appello avrebbe omesso, altresì, di confrontarsi con gli ulteriori elementi di fatto forniti dall'Agente M, che avrebbe riferito che nelle adiacenze del fondo vi sarebbe la casa dell'imputato, al cui interno si trovava altro identico materiale;
avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni dell'imputato, che avrebbe chiarito che spesso faceva riuso dei materiali di scarto. Tenuto conto di tali elementi, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato quale deposito incontrollato di rifiuti ex art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n.172 del 2008. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in risposta allo specifico motivo d'appello con cui si eccepì la sussumibilità del fatto nella nozione di «discarica abusiva». L'area considerata dalla Corte territoriale non sarebbe qualificabile quale «discarica abusiva» secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n.36 del 2003, poiché dalle prove non emergerebbe che i rifiuti sarebbero stati abbandonati per almeno un anno nell'area. Sarebbe stato accertato, invece, che l'accumulo dei rifiuti risalirebbe a circa
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