Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2018, n. 20553
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 16069-2016 proposto da: N V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C A, giusta delega in atti;- ricorrente -contro AIR ONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 8613/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 209/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. L C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato A M;udito l'Avvocato S MIO. Rgn. 16069/2016 Svolgimento del processo 1)Con sentenza del 17.12.20015 la corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello 'R. principale del comandante V N, dipendente di Agi ONE spa , confermando la sentenza di primo grado che aveva accertato la legittimità del licenziamento in tronco intimato al N a seguito di contestazione disciplinare con cui la società gli aveva addebitato di non aver rispettato, in fase di atterraggio del volo Fiumicino / Alghero, le procedure previste per tale operazione, causando il danneggiamento del veicolo ed esponendo a grave rischio di incolumità i passeggeri;di non aver poi constatato la lesione del tip alare destro del velivolo , né segnalato l'inconveniente , così consentendo il successivo decollo per Milano, dove non aveva collaborato con il personale tecnico dell'aeroporto che si era reso conto del danno all'aeromobile. 2)La corte ha ritenuto, come anche il primo giudice, la non genericità della contestazione stante il richiamo ad una serie di obblighi previsti dai manuali operativi, ritenendo altresì corretto l'iter procedurale seguito nella contestazione ;che i fatti costituissero giusta causa , potendosi ricondurre alla ipotesi di illecito disciplinare di cui all'art.32 del CCNL del settore che, sia pure esemplificatamente, prevede la massima sanzione espulsiva in caso di compimento di azioni che implichino pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni della compagnia, ritenendo provato che il danno all'aeromobile fosse stato causato dalle irregolarità poste in essere dal N che , giungendo sbilanciato sulla pista , per correggere l'allineamento del velivolo al suolo, eseguiva una serie di manovre errateldannose , come emergente anche dalla documentazione fotografica. 3)La corte territoriale ha poi accolto l'appello incidentale della società AIR ONE riformando la decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la domanda risarcitoria ed ha ritenuto provato non solo il danno provocato, ma anche la quantificazione dello stesso, attraverso la stima effettuata dalla società, indicata nella fattura prodotta, relativa al controvalore del pezzo danneggiato, in ordine al quale nessuna contestazione aveva sollevato il ricorrente. 4)Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il N affidato a sette motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti.Motivi della decisione 5)1 motivi di ricorso hanno riguardato: a) la violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge n.300/70 e dell'art.32 punto 4 dell'Accordo nazionale del personale AIR ONE , degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre che violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in 4,-Cr•A- '424~ . relazione alla lettera di contestazione del 26.3.2007 , pen/avere ap la corte rilevato la mancata specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione prevista dalla contrattazione collettiva , senza indicazione delle effettive "quote , distanze e della configurazione dell'aero mobile" per poter ritenere errata la virata di 30 gradi, non contenendo la contestazione neanche i dati e le precisazioni sull'atterraggio descritti solo nella sentenza di appello e ricavati da accertamento sulla "scatola nera "effettuati dopo l'apertura del procedimento disciplinare;b)la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. per avere la corte ritenuto erroneamente che i fatti fossero stati regolarmente contestati, come precisato dall'art. 32 punto 4 dell'Accordo nazionale, mentre vi era assoluta carenza di specificità;c) la violazione dell'art.7 , 1° comma della Legge n.300/70 e degli artt.112 e 115 c.p.c., per avere la corte omesso di motivare sull'eccepita mancanza di affissione del codice disciplinare in luogo accessibile in azienda;d)la violazione dell'art.2 legge n.604/66 con riferimento sia alla lettera di licenziamento del 12 aprile del 2012, si alla lettera di richiesta di specificazione dei y motivi , non riscontrata dal AIR ONE spa, carenze che la Corte non avrebbe in alcun modo esaminato;e) la violazione e falsa applicazione dell'art.5 legge n.604/66 e artt.2129 e 2697 c.c., oltre che l'omesso esame di fatto decisivo , con riferimento all'art.360 n.3 e n.5 c.p.c., per avere i giudici di merito basato la decisione su "prove " inesistenti", non essendovi alcuna prova che i dati contenuti nella c.d. "scatola nera" dell'aeromobile , relativi all'atterraggio , fossero effettivamente quelli contenuti nel rapporto d'inchiesta prodotto dalla società, in particolare con riferimento alla " quota " alla "distanza"ed alla configurazione del velivolo all'atto dell'inizio della virata dal parte comandante N. La relazione infatti aveva ricostruito la manovra a "posteriori" attraverso indagini non effettuate direttamente dalla società ma da un soggetto terzo, trattandosi quindi di un rapporto di inchiesta con natura di mero parere , non fonte di prova, con violazione dell'art.2967 c.c.;f)la violazione dell'art.2967 c.c., in relazione agli artt. 1176 , 2014 c.c., degli artt. 1223, 2043 , 2056, 2059 c.c. , oltre che l'omesso esame di più fatti decisivi , oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360 c.
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