Cass. civ., sez. I, ordinanza 01/02/2023, n. 02975
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23457/2019 R.G. proposto da CO.GE.MA.IN. – Consorzio per la Gestione delle Manutenzioni Industriali, in persona de l legal e rappresentant e pro tempore , rappresentata e difesa da gli avv. L D D e A P , con domicilio eletto presso lo studio del primo , sito in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 6 -ricorrente - contro D P A e SNAI –Studio Nuove Applicazioni Industriali s.r.l., quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatie difesi dall’avv. L S, con domicilio eletto presso il suostudio, sito in Milano, via F. Scorza, 19 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 349 /201 9 , depositata il 29 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 Oggetto:invenzioni dei dipendenti dal Consigliere P C;RILEVATO CHE: - la CO.GE.MA.IN. – Consorzio per la Gestione delle Manutenzioni Industriali propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano, depositatail 29 gennaio 2019 , di reiezione delsuo appello per la riforma del l a sentenza non definitiva e di quell a definitiva del locale Tribunale che aveva no : la prima , accertato la titolarità in capo ad essa ricorrente dei diritti di utilizzazione economica delle invenzioni realizzate da D P A, oggetto di brevetto nn. 1399495 e 1399496, disponendo al contempo il trasferimentoin suo favore dei relativi titoli, e respinto le sue domande di risarcimento dei danni per violazione del segreto industriale, concorrenza sleale e inadempimento contrattuale;la seconda, risoltoil «Protocollo d’intesa» e il «Contratto ex art. 64 C.P.I. » conclusi con il predetto D P A e con la SNAI –Studio Nuove Applicazioni Industriali s.r.l. per inadempimento di essa ricorrente,con salvezza degli effetti prodottisi sino al 30 novembre 2011, e condannata quest’ultimaal pagamento in favore dei primi delle somme di euro 199.977,50, oltre i.v.a., in adempimento di tale contratto, relativamente al periodo in cui aveva avuto effetto, e di euro 2.000.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni;-la C orte di appello ha evidenziato che con il menzionato « P rotocollo di intesa»era stato pattuito che : D P A avrebbe ceduto le proprie quote nelle società consorziate in favore di L V, presidente del Consorzio, per il corrispettivo di euro 500.000,00, posto a carico del cessionario, nonché dell’importo pari al 50% del corrispettivo spettante al Consorzio in virtù del contratto in essere con ENEL-BR per il servizio biennale di lavaggi idrodinamici, relativamente all’utilizzo del cod. art. NP30-Fermo tecnico lancia AP sui cestelli, posto a carico del Consorzio medesimo;il med esimo D P avrebbe costituito una nuova società avente ad oggetto, tra l’altro, lo studio e lo sviluppo di nuove metodiche intese alla massimizzazione dei risultati nel settore di operatività del Consorzio (idrodinamica e meccanica) , attività che L V, «nella qualità di utile gestore di affari di esso Consorzio»avrebbe finanziato versando –al D P o alla società che questi avrebbe costituito –la somma di euro 60.000,00, oltre i.v.a., e per lo svolgimento della quale il Consorzio avrebbe messo a disposizione l’officina;- ha aggiunto che con il separato atto denominato « Contratt o ex art. 64,secondo comma, C.P.I. » il Consorzio aveva conferi to al D P l’incarico di ricercare, studiare e sperimentare – direttamente o indirettamente –metodologie innovative e/o solo migliorative di quelle utilizzate dalle società consorziate per lo svolgimento delle loro attività, riconoscendo per tale attivi tà un contributo di euro 60.000,00, oltre i.v.a., nonché, a titolo di equo premio di cui all’art. 64, secondo comma, cod. prop. ind., un importo pari al 50% dei proventi relativi all’applicazione dei nuovi codici articoli che il Consorzio avrebbe conseguito dalla applicazione dell’attività di ricerca applicata del D P;- ha , quindi, ritenuto prive di pregio le doglianz e dell’appellante in ordine all’accertato suo inadempimento, alla infondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata, alla risoluzione contrattuale pronunciata e alla liquidazione dei danni;-il ricorso è affidato a quattro motivi;- resistono, con unico controricorso, D P A e la SNAI – Studio Nuove Applicazioni Industriali s.r.l.;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo l a ricorrent e denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101, 102 e 354 cod. proc. civ. e 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., per aver escluso che L V fosse litisconsor te necessario, benché parte, in proprio, del contratto(«Protocollo di intesa») oggetto della pronuncia di risoluzione;-il motivo è infondato;- dalla sentenza di appello si evince che con un unico documento, denominato «Protocollo d’intesa», sottoscritto anche in proprio da L V (oltre a L C e L E, ai fini della rinuncia al diritto di prelazione sulle quote cedute), erano stat i formalizzat i due distinti accordi contrattuali: il primo, avente a oggetto la cessione da parte di D P A delle proprie quote nelle società consorziate in favore di L Vper un corrispettivo di euro 500.000,00, posto a carico del cessionario, nonché dell’importo pari al 50% del corrispettivo spettante al Consorzio in virtù del contratto in essere con ENEL-BR per il servizio biennale di lavaggi idrodinamici, relativamente all’utilizzo del cod. art. NP30-Fermo tecnico lancia AP sui cestelli, posto a carico del Consorzio medesimo;il secondo, avente a oggetto il conferimento da parte del Consorzio dell’incarico al D P distudiare e sviluppare , previa costituzione di una nuova società, nuove metodiche intese alla massimizzazione dei risultati nel setto re di operatività del Consorzio (idrodinamica e meccanica), attività che L V, «nella qualità di utile gestore di affari di esso Consorzio» aveva assunto l’obbligo di finanziare versando – al D P o alla società che avrebbe costituito – la somm a di euro 60.000,00, oltre i.v.a., e per lo svolgimento della quale il Consorzio avrebbe messo a disposizione l’officina, con rinvio a sep arato accordo , denominato «Contratto ex art. 64, secondo comma, C.P.I. » , per la disciplina analitica dei rapporti tra il Consorzio e la nuova società conseguenti all’eventuale brevettazione dei trovati realizzati in esecuzione dell’incarico affidato e la determinazione convenzionale del relativo equo premio spettante all’inventore;- la decisione del giudice di prime cure, confermata sul punto dal giudice di appello, ha pronunciato la risoluzione del « P rotocollo d’intesa» e del « C ontratto ex art. 64, secondo comma, C.P.I. » per inadempimento del Consorzio « con cessazione degli e ffetti dal 30.11.2011, data di deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la relativa domanda riconvenzionale, fatti salvi ai sensi dell’art. 1458 c.c. gi effetti già verificatisi a tale data», condannando il Consorzio sia alpagamento dei corrispettiv i dovut i sino al 30 novembre 2011, sia al risarcimento dei danni;-dalla stessa si desume che la domanda di risoluzione contrattuale è stata proposta dal D P e dalla SNAI s.r.l. sull’assunto dell’inadempimento del Consorzio sia dell’obbligazione di pagamento del 50% del contratto in essere con la Enel s.p.a. per il servizio di lavaggi idrodinamici, prevista a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote sociali, sia di quella al pagamento dell’equo premio convenzionalmente pattuito;- ciò posto, deve ritenersi che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto, quanto all’accordo contrattuale che ha interessato, in proprio, L V (ossia, quello di cessione delle quote sociali), che si fosse in presenza di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, avendoritenuto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1458 cod. civ., che la risoluzione pronunciata non ne travolgesse gli effetti già verificatisi al 30 novembre 2011;-non essendo controversa siffatta qualificazione, deve concludersi che la pronuncia richiesta dal D P e dalla SNAI s.r.l. non richiedeva necessariamente la partecipazione al giudizio anche di L V (così come quella degli altri sottoscrittori dell’accordo intervenuti per esprimere la loro rinuncia alla prelazione sull’acquisto delle quote sociali oggetto della cessione), atteso che la domanda non era intesa a travolgere gli effetti del trasferimento delle quote sociali e del pagamento da parte dell’acquirente della parte del corrispettivo sullo stesso gravante;- in ogni caso, si osserva che difetta un pregiudizio derivante dalla pronuncia di risoluzione per i l soggetto (L V) che si assume illegittimamente pretermessoe, al contempo, che non è ipotizzabil e un vantaggio – peraltro, non prospettato – per l’odierno ricorrente conseguente dalla partecipazione al giudizio del predetto soggetto, per cui, sotto tale profilo, non vi sarebbe interesse a dolersi del vizio evidenziato, anche laddove venisse ritenuto sussistente;-con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 134, 153, secondo comma, 176, 177, 183, sesto comma, nn. 2 e 3, e 294, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.,nella parte in cui ha ritenuto che fosse ammissibile l’esame di un documento prodotto dalle controparti con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ. – e, dunque, tardivamente – sul fondamento che il Tribunale «dato atto di una piena remissione in termini dei convenuti»benché nessuna istanza di remissione in termini fosse stata avanzata dalla parte interessata;-il motivo è inammissibile, in primo luogo, per difetto di specificità, in quanto privodella sufficiente indicazione del contenuto del documento e della rilevanza da questo rivestita nell’ambito del proces so decisionale, non permettendo a questa Corte di apprezzare la concludenza della doglianza;- in secondo luogo, poiché la Corte di appello ha ritenuto che il documento fosse ammissibile sul fondamento di due distinte rationes decidendi, individuate nella formazione del documento in epoca successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie e nel la remissione in termini di cui il Tribunale aveva dato atto, l’esistenza di una ratio decidendi non aggredita – consistente nella venuta a esistenza del documento successivamente alla scadenza del termine le produzioni documentali – osta alla possibilità di esaminare la questione prospettata(cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17182;Cass. 18 aprile 2019, n. 10815);- con il terzo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 62, 99, 112, 194, 195 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.,per aver ritenuto ammissibile la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale benché avesse carattere esplorativo, difettando sufficienti allegazioni o elementi di prova a sostegno delle pretese dei richiedentie oggetto dell’accertamento disposto;- il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi;- la Corte di appello, infatti, ha escluso che la consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo gradol’avesse supplito alle lacune probatorie dei richiedenti, evidenziando la necessità del ricorso a soggetto «dotato di specifiche competenze tecniche per poter verificare se gli apparati … installati presso la centrale Enel di Brindisi, dopo i lavori svolti a dicembre 2010/gennaio 2011, costituissero o meno diretta attuazione della tecnologia realizzata da A D e P in esecuzione del contratto, anche perché dal 2011 erano state adottate delle modifiche e occorreva accertare se queste corrispondessero o meno ad effettivi cambiamenti delle tecniche e degli apparati utilizzati, cioè presentassero le caratteristiche indicate nei brevetti nn. 1399495 e 1399496 …»(pag. 16);-a fronte di una siffatta motivazione, in cui si danno conto delle ragioni che hanno giustificato l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, la doglianza si limita ad allegare , genericamente, il carattere esplorativo dell’accertamento e la mancata allegazione e offerta di prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto vantato, senza, tuttavia, aggredire puntualmente la valutazione operata dal giudice di merito;-sotto altro profilo, si rammenta che il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se, come nel caso in esame,adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche(cfr. Cass. 2 marzo 2015, n. 4185;Cass. 3 gennaio 2011, n. 72);- con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1352, 1362 e 1367 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che le pattuizioni negoziali intervenute tra le parti («Protocollo d’intesa»e «Contratto ex art. 64, secondo comma, C.P.I.») potessero essere interpretate avuto riguardo esclusivo al comportamento tenuto da esse successivamente al perfezionamento delle stesse senza considerare, invece, il criterio prioritario rappresentato dalla formulazione letterale delle relative clausole;- evidenzia, in proposito, che il ricorso al criterio interpretativo del comportamento delle parti successivo alla conclusione degli accordi non era consentito dal requisito formale richiesto per tali atti;-il motivo è inammissibile e, comunque, infondato ;- la parte omette di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito – non evincibile dalla sentenza – e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, non consentendo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione edi escludere la novità della questione (cfr., in tema, Cass.13 dicembre 2019, n. 32804;Cass. 9 agosto 2018, n. 20684);-a tal fine, infatti, non pertinente è il riferimento al motivo di appello trattato dalla Corte distrettuale al par. 3 della sentenza, in quanto con tale motivo l’appellante ha dedotto non già l’insussistenza dei presupposti per il ricorso al contestato criterio interpretativo del comportamento successivo dei contraenti, quanto il significato attribuito dal giudice di merito a tale comportamento;- in ogni caso, s i rileva che la Corte di appello, richiamando la valutazione operata sul punto dal Tribunale, ha ritenuto che il comportamento successivo tenuto dalle parti fornisse riscontro dell’interpretazione delle clausole contrattuali risultante dall’applicazione del criterio letterale, attribuendo, in tal modo, rilevanza concorrente ai due criteri interpretativi;- per l’esattezza, ha affermato che le causali indicate nelle fatture emesse dal D P offrissero riscontro della volontà delle parti di attribuire un corrispettivo a quest’ultimo sia per la cessione delle quote sociali, sia per l’attività inventiva;-ciò posto, si osserva che nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 cod. c iv . alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, ivi incluso quello rappresentato dal comportamento, anche successivo, delle parti(cfr. Cass. 2 luglio 2020, n. 13595;Cass. 26 luglio 2019, n. 20294;Cass. 28 giugno 2017, n. 16181;Cass. 1° dicembre 2016, n. 24560);-non pertinente è la giurisprudenza, richiamata dal ricorrente, secondo cui nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto,in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata non richiede siffatto requisito formale (cfr. Cass.27ottobre 2017, n. 25626;Cass. 11 ottobre 2013, n. 23203;Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468;Cass. 10 maggio 2010, n. 11314);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;- le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo
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