Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2015, n. 23364

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In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l'interruzione del termine di prescrizione della relativa azione ha effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense protraendosi, eventualmente, dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione e al giudice di rinvio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2015, n. 23364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23364
Data del deposito : 16 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

23364 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Disciplinare avvocati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 1265/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 23364 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - Ud. 22/09/2015 Dott. MARIO FINOCCHIARO Presidente Sezione PU Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO CI. Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere - Consigliere Dott. ANNAIA AMBROSIO - Consigliere Dott. ANTONIO GRECO 1 Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1265-2015 proposto da: RR IA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2015 VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI 373 ACQUARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO STASI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

qu

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
intimati avverso la sentenza n. 153/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. qu Svolgimento del processo 1.- Con sentenza 10.11.14 il Consiglio nazionale forense (CNF) rigettava il ricorso proposto dall'avv. AR Marrucchella avverso la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall'esercizio professionale, irrogatagli dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di LE, in relazione a due addebiti disciplinari, relativi a comportamenti tenuti in LE fino al 5.12.08, e cioè per avere: a) assunto incarichi professionali conferiti con l'intermediazione di altro professionista sottoposto a provvedimento disciplinare interdittivo, consentendo a costui l'esercizio abusivo della professione, con violazione degli artt. 5, 6 e 21 del codice deontologico;
b) autenticato mandati ad lites conferiti da persone con le quali ella non aveva preso alcun previo contatto, con violazione degli artt. 8 e 36 del codice deontologico (CDF). 2.- Per quanto qui rileva, il CNF prendeva atto preliminarmente di quanto statuito dal COA di LE, che il secondo addebito doveva ritenersi assorbito dal primo, dato che l'autenticazione della firma del mandato non apposta in presenza del professionista costituiva modalità di attuazione del comportamento interpositorio. Il CNF rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare proposta dall'incolpata, rilevando che la condotta dalla stessa posta in atto si era protratta nel tempo, di modo che la prescrizione aveva cominciato a decorrere dalla cessazione della condotta in questione. Quanto all'elemento soggettivo, il giudice riteneva che la professionista fosse venuta meno al grado minimo di diligenza richiesto nella situazione concreta ed avesse, comunque, avuto la consapevolezza dell'illiceità del comportamento posto in essere. 3.- Propone ricorso per cassazione l'avv. Marrucchella. Il Consiglio dell'Ordine territoriale non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 4.- La ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 13. Marrucchella AR c. COA LE e PG (1265-15 r.g.) 1 4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 51 del r.d.l. 27.11.33 n. 1578, degli artt. 2935 e 2945 c.c. e dell'art. 161 c.p. Riprendendo la tesi già sostenuta dinanzi al CNF, l'incolpata sostiene che entrambi gli addebiti ascritti hanno natura istantanea e che al momento stesso della loro attuazione gli stessi avevano esaurito i loro effetti. Quanto alla autenticazione delle firme, l'illecito si era concretizzato nel momento della costituzione in giudizio in esecuzione dei mandati;
analogamente, quanto all'assunzione degli incarichi professionali, l'azione si

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