Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/07/2021, n. 27247

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/07/2021, n. 27247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27247
Data del deposito : 15 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZI DOMENICO nato a CERIGNOLA il 08/06/1989 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di B avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A P;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 14/01/2020, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 24/01/2019, rideterminava in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa la pena inflitta a D P in relazione ai reati di tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Il ricorso è del tutto aspecifico oltre che evocativo di non consentite censure in fatto e, come tale, manifestamente infondato. Invero, il ricorrente, ha, di fatto, riprodotto le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568;
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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