Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2015, n. 8533
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L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, previsto dall'art. 445 bis cod. proc. civ. per la verifica dei requisiti sanitari che legittimano la pretesa previdenziale o assistenziale, diviene definitivo, in assenza di contestazioni, con il decreto di omologa e vincola, come tale, anche l'ente competente all'erogazione, il quale, ai sensi del quinto comma, deve limitarsi all'accertamento dei soli requisiti giuridico-economici della prestazione invocata. Ne consegue che, ove il consulente accerti la sussistenza delle condizioni per una delle prestazioni cui il ricorso è preordinato, l'Istituto ha senz'altro l'interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., a contestarne le conclusioni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18211/2013 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO, CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TA IE DR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 109/2013 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 13/03/2013 R.G.N. 1156/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto nazionale della previdenza sociale contestava con ricorso al Tribunale di Gela le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo richiesto ex art. 445 bis c.p.c. da AC VI IA, che aveva accertato la sussistenza di un'invalidità del 100%. Con la sentenza del 12 marzo 2013 il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando che il consulente d'ufficio non aveva riconosciuto la necessità dell'accompagnamento, che costituiva requisito per l'indennità richiesta con la previa domanda amministrativa e successivamente con la proposizione del ricorso per a.t.p..
Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato a tre motivi;
AC VI IA è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come primo motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la pronuncia del Tribunale non troverebbe corrispondenza nelle domande delle parti, poiché la signora AC VI IA aveva richiesto in sede di a.t.p. l'accertamento dei requisiti sia per la pensione di inabilità che per l'indennità di accompagnamento, entrambe oggetto della domanda presentata in sede amministrativa, sicché sussisteva l'interesse dell'Inps alla contestazione dell'accertamento che aveva riconosciuto l'invalidità del 100%.
2. Come secondo motivo per gli stessi motivi lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c. nella quale sarebbe incorso il Tribunale escludendo la sussistenza del suo interesse ad agire.
3. Come terzo motivo lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso il Tribunale laddove non ha valutato che oggetto della domanda era anche la sussistenza della totale inabilità per il riconoscimento della pensione.
4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Per il loro esame, è necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in
L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni. Si apre quindi un procedimento, obbligatorio, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. in quanto compatibili ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005,
inerenti l'accertamento peritale. Introdotto il procedimento, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare se intendono muovere contestazioni. A questo punto si aprono secondo le previsioni del quinto e sesto comma della disposizione, in via alternativa, i seguenti casi: in assenza di contestazione, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile ne' modificabile". In caso contrario, si apre un procedimento contenzioso presso lo stesso giudice innanzi al quale si è svolto l'a.t.p.o..
5. La soluzione della presente causa impone di esaminare in primo luogo la discussa questione dell'ambito della cognizione demandato al procedimento per a.t.p.o..
5.1. L'intervento attuato con l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il legislatore ha così ritenuto che l'elemento sanitario nella maggior parte dei casi assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicché l'anticipazione di tale aspetto può sortire un effetto acceleratorio e deflativo del contenzioso.
5.2. La novella ha coronato la riforma realizzata con il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modificazioni in L. 102 del 2009, che ha
accentrato nell'Inps la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha modificato con l'art. 20, comma 5, il comma 6, art. 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248,