Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2004, n. 10837

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2004, n. 10837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10837
Data del deposito : 8 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. C N - rel. Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. D M A - est. Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
C E, elettivamente domiciliato in

ROMA LARGO ARENULA

34, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;



- intimato -


avverso la sentenza n. 632/02 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 28/06/02 R.G.N. 32/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. N C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I D che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione primo motivo del ricorso, rigetto del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte Inps la sig.ra

CUPO

Eleonora si duole che la sentenza della Corte d'Appello di Salerno 632/2002, pur avendo riformato la sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali, in senso incrementativo, non aveva tuttavia riconosciuto le ulteriori seguenti voci, pur oggetto di appello: a) diritti di procuratore: a)1. corrispondenza con il cliente, a2. conclusioni, a3. esame conclusioni della controparte;
b) ha ridotto della metà gli onorari minimi di tariffa.
L'intimato Istituto non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 429 c.p.c. art. unico legge 7 novembre 1957 n. 1051, della tariffa adottata con delibera del consiglio
nazionale forense del 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994 ed approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, tabella b), n.ri 21, 37 e 38, 2729 cod. civ;
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: a). la nota spese aveva esposto i diritti di procuratore previsti ai n.ri 37 e 38 della Tabella B della tariffa di cui al D.M. n. 585 del 5 ottobre 1994, ossia quelli "per la precisazione delle conclusioni" e "per esame delle conclusioni di ogni controparte", nella misura di E. 35.000 ciascuno, per complessive L..70.000.
La Corte d'Appello ha invece escluso tali diritti relativi alle conclusioni "in quanto trattasi di voci relative a delle attività non previste nel rito del lavoro, nel quale sono contemplate soltanto udienze di discussione".
Il motivo è fondato.
il codice di rito prevede, all'art. 429, co. 1, c.p.c. che "nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza...", così evidenziando che la discussione e le conclusioni sono attività distinte, entrambe necessario e propedeutiche alla sentenza.
Pertanto la voce della tariffa "conclusioni" è compatibile con il rito del lavoro (Cass. 12 marzo 1986 n. 1672, 3 settembre 2003 n. 12840, 18 dicembre 2003 n. 19412). a.

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