Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/1980, n. 6371
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L'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, puo identificarsi, nell'Azione di accertamento, anche nel superamento di una incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata di obblighi negoziali, a prescindere dall'attuale verificarsi della lesione di un diritto. Sussiste, pertanto, l'interesse a proporre una domanda tendente ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di instare successivamente per la Costituzione di una rendita vitalizia, ancorche sia stato convenuto in giudizio il solo preteso datore di lavoro (o i suoi aventi causa) e non anche l'INPS. ( V 3850/75, mass n 378084, sulla prima parte; ( V 2115/75, mass n 375861, sulla prima parte).*
La delazione, che segue all'apertura della successione ereditaria, pur rappresentando un presupposto, non e sufficiente a determinare l'acquisto della qualita di erede, all'uopo occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione,o mediante una precisa dichiarazione di volonta od assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, ovvero mediante Atti e comportamenti che presuppongono necessariamente la volonta di accettare l'eredita; mentre in ipotesi di chiamato all'eredita che sia nel possesso dei beni, l'accettazione ex lege dell'eredita e determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui il quale deduce l'avvenuta accettazione dell'eredita da parte del convenuto, come uno dei fatti posti a fondamento della domanda, ha l'Onere di provare i vari elementi che, a seconda delle varie ipotesi, danno luogo all'accettazione dell'eredita. ( Conf 1692/76, mass n 380459, sulla prima parte).*
In caso di trasferimento di azienda il contratto di lavoro continua con l'acquirente a meno che l'alienante, in tempo utile, abbia esercitato il proprio diritto potestativo di far cessare il rapporto prima del trasferimento o sia intervenuto sempre prima del trasferimento, un fatto equipollente, negli effetti, alla disdetta. ( Conf 4017/79, mass n 400492).*
Sul provvedimento
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L'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, puo identificarsi, nell'Azione di accertamento, anche nel superamento di una incertezza