Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46540
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M F, nato a Roma il 31/03/1959 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso per l' annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;udite le conclusioni dei difensori Avv. Armando MACRILLO' e Avv. E F che hanno chiesto, anche con i motivi aggiunti, che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente provvedimento;lette le conclusioni della parte civile costituita Allianz S.p.a., difesa dall'Avv. A D P, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/04/2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 19/12/2017 che aveva condannato M F alla pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile per il delitto ascritto ai sensi degli artt. 56, 640 e 61 n. 7 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso il M, a mezzo dei propri difensori, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 648 e 649 cod. proc. pen.;contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata il fatto storico posto a fondamento della imputazione per tentata truffa, quale suo elemento costitutivo, è lo stesso, ovvero l'incendio dell'imbarcazione, oggetto di accertamento della sentenza di assoluzione nei confronti del ricorrente, passata in giudicato. Ne consegue un conflitto teorico tra giudicati integrante una violazione del principio del ne bis in idem. Nella sentenza emessa da! Tribunale di Grosseto del 23/11/2015, che ha assolto l'imputato dalla contestazione di cui agli art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 428 cod. pen. è evidenziata la totale assenza di dolo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di norme processuali in relazione agli art. 648, 629 e 238- bis cod. proc. pen., con violazione del divieto di un secondo giudizio;la Corte di appello nel negare l'esistenza di una inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento delle due pronunce travisa la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella sentenza di assoluzione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge perché carente, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che per travisamento della prova in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'osservanza delle regole di valutazione della prova con specifico riferimento alla deposizione del teste Piccolo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione del delitto ascritto al M. 4. La parte civile costituita ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, perché proposto con motivi infondati. In via preliminare, anche considerate le conclusioni del Procuratore generale, occorre evidenziare come l'imputato in sede di appello abbia rinunciato alla prescrizione e, dunque, il tema relativo non si pone e non rileva in questa sede. Sempre in via preliminare occorre rilevare come, contrariamente a quanto affermato dalla parte civile costituita, il ricorso risulti tempestivo essendo stato presentato nell'ultimo giorno utile a tal fine, tenuto conto del termine previsto per legge ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero quarantacinque giorni dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza, nel caso specifico indicato in giorni sessanta decorrenti dalla data della sentenza impugnata pronunciata il 26/04/2021. Difatti il ricorso del M risulta depositato in data 09/09/2021 come attestato dalla Cancelleria della Corte di appello di Firenze (dunque nel complessivo termine di giorni 45, tenuto conto del seguente computo degli stessi: giorni 5 del mese di giugno, giorni 31 del mese di luglio, giorni 9 del mese di settembre). 2. Va evidenziato come la difesa nell'introdurre i tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione di elementi di critica alla ricostruzione del fatto contestato in base a diverse angolazioni prospettiche caratterizzate dalla formulazione congiunta del vizio di violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue declinazioni non meglio specificate - non si sia confrontata correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente e del tutto priva di aporie, la condotta imputata al ricorrente. Occorre, in tal senso, sottolineare come gli argomenti spesi in ricorso siano sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di appello, senza un reale confronto con l'ampia e persuasiva motivazione del giudice di secondo grado. 3. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati) con i motivi articolati, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente al fine di sostenere la ricorrenza di bis in idem rispetto a due diversi procedimenti, uno dei quali concluso con sentenza passata in giudicato, che il giudice di appello ha correttamente escluso. Inoltre, si deve sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. È dunque sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva anche implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Síríca, Rv. 276741-01;Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01;Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).
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