Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30993
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In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, recepito il criterio del "favor rei", in luogo di quello del "tempus regit actum", con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel comminare all'incolpato, in forza delle nuove previsioni, la sospensione in luogo della cancellazione dall'albo, determinava detta sanzione in tre anni, sebbene la disciplina precedente limitasse la durata della stessa da due mesi ad un anno, tenendo conto dell’attuale possibilità di comminare tale sanzione sino a cinque anni).
Sul provvedimento
Testo completo
30993) 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente AVVOCATI STEFANO PETITTI -Presidente Sezione - Ud. 05/12/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 19344/2016 - Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO hon 30993 Rep. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - C.I - Consigliere -FRANCO DE STEFANO Mocedure LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - diIn recuferлесую ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19344-2016 proposto da: PALMIERI DE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 48, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CERIELLO;
- ricorrente -
contro 741 17 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO CAROLLO;
- resistente - nonché
contro
PRESSO LA CORTE SUPREMA DIPROCURATORE GENERALE CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 180/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. L'avv. Davide Palmieri, con sentenza definitiva, è stato condannato per i delitti di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, a seguito di fatti divenuti oggetto pure d'incolpazione ai sensi degli artt. 5, 6, 35 del vecchio ordinamento disciplinare. Era accaduto che, negli anni 2006-2007, il professionista si fosse appropriato dell'autovettura di una società cliente, ricevuta da persona comodataria per curarne la restituzione alla società proprietaria, e che il professionista avesse addirittura falsamente compilato e firmato il CID per un sinistro occorsogli con la detta autovettura, usando abusivamente le generalità della persona comodataria. Ric. 2016 n. 19344 sez. SU ud. 05-12-2017 -2- 1.1 Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza, con decisione del 14 maggio 2014, ha applicato all'interessato la sanzione della cancellazione dall'albo, avverso la quale l'avv. Palmieri ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, che, con sentenza del 12 luglio 2016, ha rideterminato la sanzione disciplinare nella sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di tre anni.
1.2 Per la cassazione di tale pronunzia il condannato ha proposto ricorso, con contestuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza ha resistito con deduzioni difensive.
2. Le sezioni unite della Corte, con ordinanza n. 13915 del 5 giugno 2017, hanno sospeso cautelativamente (tenuto conto anche della sospensione pre-sofferta) l'esecuzione della sentenza, avuto riguardo al solo quarto motivo di ricorso, sul quale hanno osservato come si ponesse, rispetto alla successione delle norme disciplinari, la questione di quale fosse la misura della sanzione applicabile, laddove, individuato il tipo di sanzione in base alle norme vigenti, per tale sanzione queste stabiliscano limiti massimi superiori a quelli fissati dalle norme oramai abrogate e l'organo disciplinare superi, in concreto, il limite massimo irrogabile per quel tipo di sanzione nel regime previgente.
2.1 Da ultimo, il ricorrente replica con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso, l'avv. Palmieri infondatamente denuncia nullità del capo di incolpazione modificato, violazione del diritto di difesa in relazione a detta modifica, mancata rinnovazione istruttoria. Infatti, pur essendo stato rettificato il capo di incolpazione, è pacifico che la rettifica sia stata tempestivamente portata a conoscenza dell'interessato, il quale ha svolto le proprie Ric. 2016 n. 19344 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- difese dinanzi al Consiglio dell'ordine degli avvocati, laddove, nel frattempo, era comunque intervenuto vincolante giudicato penale di condanna.
2. Col gli altri due motivi, da trattarsi congiuntamente, l'avv. Palmieri denuncia - ai sensi dei nn. 3) e 5) del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. violazione dell'art. 40, n. 4), r.d.l. - 27/11/1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) e dell'obbligo di motivazione (motivo 2), nonché dell'art. 40, n. 3), r.d.l. n. 1578/1933, degli art. 1 e 2 cod. pen. e dell'art. 25 Cost. (motivo 3).
3. Preliminarmente va negativamente stigmatizzata la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure contenute nel secondo motivo che avviluppa sia asseriti vizi della motivazione, sia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge disciplinare. Si tratta di censure difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata.
3.1 Comunque, riguardo al secondo ed al terzo motivo, il ricorrente pare dolersi del fatto che il Consiglio nazionale forense, rideterminando la sanzione