Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/09/2004, n. 19228
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. C M - rel. Consigliere -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D C S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ESPOSITO PASQUALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 351/01 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 15/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/04 dal Consigliere Dott. M C;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato B, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 351/44/2001 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Campania rigettava l'appello dell'ufficio e confermava la pronuncia di primo grado che a sua volta aveva dichiarato illegittimo l'atto con cui il 1^ Ufficio delle Imposte Dirette di Napoli aveva rigettato la domanda di condono presentata in applicazione dell'art. 38 della legge 413/1991, dal sig. Pasquale Esposito relativa alle IRPEF dovuta per gli anni 1985-1990. Il 1^ Ufficio delle Imposte Dirette di Napoli aveva ritenuto che il sig. Esposito non potesse ricorre al meccanismo di sanatoria richiesto (versamento di 2.000.000 di lire per anno) in quanto non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per alcuno degli anni compressi fra il 1985 e il 1990.
I giudici di merito ritenevano invece sufficiente la avvenuta presentazione della denuncia dei redditi per l'anno 1984. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dei commi secondo e quinto dell'art. 38 della legge 413/1991 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Il motivo merita accoglimento.
Invero l'art. 38 della legge 413/1991 al suo quinto comma afferma:
"per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi". Soggiunge poi: "se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica".
A sua volta, il secondo comma richiama "i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";e puntualizza
ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trovano applicazione le proroghe dei tempi per gli accertamenti disposti con varie norme.
Dunque occorre fare riferimento al termine contenuto nell'art. 43 P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nella versione vigente nel 1991);e tale art. 43 precisava che "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;e la possibilità di notifica dell'avviso di accertamento fino al 31 dicembre del sesto anno successivo è prevista solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla. Mentre è pacifico che il contribuente ha presentato la dichiarazione per l'anno 1984, e quindi il termine per l'avviso di accertamento in relazione a tale anno è scaduto il 31 dicembre 1990. Quindi il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi nel quinquennio contemplato dalla norma e non poteva far ricorso al condono con il versamento di lire 2.000.000 per anno. È possibile decidere la controversia ex art. 384 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per procedere a compensazione delle spese.