Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 13486
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Ai dipendenti della Scuola per l'Europa di Parma non si applica il trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola, bensì un trattamento retributivo equiparato a quello delle Scuole Europee, come specificamente previsto dalla legge istitutiva n. 115 del 2009, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2132/2020 Numero sezionale 2137/2023 Numero di raccolta generale 13486/2023 AULA 'B' Data pubblicazione 17/05/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pubblico Scuola per L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E l'Europa di Parma SEZIONE LAVORO R.G.N. 2132/2020 Composta da: Cron. A M - Presidente - Rep. A D P - Consigliere - Ud. 19/04/2023 C M - Consigliere - PU I T - Consigliere - I F - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2132-2020 proposto da: Scuola per l'Europa di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata
- ricorrente -
2023 contro 2137 P G, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti L S e E D D, presso il cui studio, sito in Roma, via Giovanni Numero registro generale 2132/2020 B M n. 14 è elettivamente domiciliato Numero sezionale 2137/2023 Numero di raccolta generale 13486/2023
- controricorrente -
Data pubblicazione 17/05/2023 avverso la sentenza n. 595/2019 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 05/07/2019 r.g.n. 1015/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal Consigliere I F;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale R M, visto l'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. - La Corte d'appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalla Scuola per l'Europa di Parma e confermato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto di Giuseppe Paselli, che aveva lavorato quale assistente amministrativo presso la predetta Scuola con contratti di durata annuale dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2015/2016, a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale amministrativo delle Scuole Europee di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito (pari a quello previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola per i primi 2 Numero registro generale 2132/2020 due contratti e quello deliberato dal Consiglio di Numero sezionale 2137/2023 Numero di raccolta generale 13486/2023 amministrazione della Scuola nella seduta dell'8 aprile Data pubblicazione 17/05/2023 2013, inferiore del 25% a quello spettante al personale delle Scuole europee secondo la tabella A del d.m. n. 138 del 2010, per i successivi contratti) e quello riconosciuto come dovuto. 1.1. - Per quanto qui rileva la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto – conformemente al giudice di primo grado – che il problema della qualificazione giuridica della Scuola per l'Europa di Parma, in relazione alla rivendicata natura di scuola statale ai fini dell'applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, non fosse dirimente per la risoluzione della questione del trattamento economico da riconoscere al personale della medesima Scuola, in considerazione dell'espressa previsione normativa, di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione della medesima retribuzione spettante al personale delle Scuole Europee di tipo I, disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peius dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima anche la decurtazione del 25% attuata dall'anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola, del fatto che la operata riduzione fosse stata disposta 3 Numero registro generale 2132/2020 proprio per mantenere la equiparazione al trattamento Numero sezionale 2137/2023 Numero di raccolta generale 13486/2023 delle Scuole Europee imposta dal legislatore, a maggior Data pubblicazione 17/05/2023 ragione in considerazione del fatto che già il trattamento riportato nella tabella A allegata al d.m. n. 138 del 2010 risultava inferiore a quello riconosciuto al personale delle Scuole Europee di tipo I. 2. - Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Scuola per l'Europa di Parma articolando due motivi, cui