Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/06/2019, n. 17011
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to la seguente ORDINAZA sul ricorso 12473-2018 proposto da: IMMOBILIARE MOSELE TRE DI MOSELE GIOVANA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGELO EMO 106, presso lo studio dell'Avvocato F C, rappresentata e difesa dall'Avvocato ATONELLA MOSELE;- ricorrente -contro COMUNE DI CONEGLIAO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'Avvocato R E, che lo rappresenta e difende;- con troricorrente - avverso l'ordinanza n. 55/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 30/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ATONELLA DELL'ORFAO R.G. 12473/2018 RILEVATO CHE l'Immobiliare Mosele Tre S.a.S. di Mosele Giovanna proponeva, innanzi alla CTR del Veneto, istanza di «sospensione della riscossione derivante dall'esecutività della sentenza n. 64/02/2017», impugnata in appello, emessa dalla CTP di Treviso n. 64/2017;la CTR, con l'ordinanza indicata in epigrafe, respingeva l'istanza ritenendo che, nella fattispecie, non sussistesse il requisito del danno grave ed irreparabile, derivante dall'esecuzione della sentenza;il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione è stato fatto oggetto, da parte della società, di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, IrLnC comma, Cost.;Comune di Conegliano ha resistito con controricorso;la ricorrente ha depositato memoria difensiva
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