Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/08/2021, n. 22091
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10528-2018 proposto da: B G, elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI GRACCHI n. 128, presso lo studio dell'avvocato E T e rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO 2021 DAVI';539 - ricorrente -contro U A SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato F T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato I T;CONSORZIO A R C, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in PESARO, VIA ARDIZI n. 14;CONS COOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentato e difeso dall'avvocato P I, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato, in BOLOGNA, GALLERIA MARCONI n. 2;- controricorrenti - nonché contro A S ;- intimata - avverso la sentenza n. 325/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/02/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2021 dal Consigliere Dott. D S;/ Rilevato che: G B convenne in giudizio il Comune di Siracusa, il CONS.COOP - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro e la Artemide s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in oltre 167.000,00 euro) provocati alla sua attività commerciale da lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale che erano stati realizzati nella strada in cui si affacciava il proprio esercizio e che ne avevano impedito l'accesso e la visibilità da parte della clientela;costituitisi in giudizio tutti i convenuti, il CONS.COOP (aggiudicatario dei lavori) chiamò in causa il Consorzio Artigiano Romagnolo - C.A.R. (impresa assegnataria dei lavori), mentre la Artemide sr.l. (impresa esecutrice) chiamò in manleva la propria assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a.;il Tribunale di Siracusa, dichiarati il difetto di legittimazione passiva del CONS.COOP e del C.A.R. e la cessazione della materia del contendere tra l'attore e il Comune (per espressa rinuncia alla domanda da parte del Bottaro), rigettò la domanda per difetto di prova del danno, non risultando prodotti in causa elementi documentali inerenti all'attività dell'attore;condannò, inoltre, il Bottaro al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e dei terzi chiamati;pronunciando sull'impugnazione del Bottaro, la Corte di Appello di Catania ha accolto parzialmente il gravame, disponendo la compensazione per metà delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'Artemide e della Milano Assicurazioni;ha inoltre condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del CONS.COOP e del C.A.R. e ha compensato per metà le spese nei confronti della Artemide e della Milano Assicurazioni;ha proposto ricorso per cassazione il Bottaro, affidandosi a cinque motivi;hanno resistito, con distinti controricorsi, il CONS.COOP - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa, il C.A.R. - Consorzio Artigiani Romagnolo Società Cooperativa e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni);con ordinanza interlocutoria n. 5024/20, depositata il 25.2.2020, questa Corte ha osservato che: «la Artemide s.r.l. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio;il ricorso per cassazione del Bottaro risulta notificato alla Artemide presso l'avv. Giuseppe C, indicato -nella relata- come suo procuratore costituito;tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta che la Artemide si fosse costituita nel giudizio di appello e che lo avesse fatto a ministero dell'avv. C: l'intestazione della sentenza non indica la Artemide fra le parti del giudizio e neppure dalla motivazione è dato evincere se la società fosse presente nella fase di gravame;per di più, il quinto motivo del ricorso è basato proprio sull'assunto che la Artemide sia rimasta contumace in appello;non sussistendo quindi la certezza che l'avv. C sia stato il difensore della Artemide nel giudizio di appello, difettano elementi certi nel senso della ritualità della notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell'Artemide;in una siffatta situazione di dubbio, deve pertanto disporsi che il ricorrente provveda a documentare l'eventuale costituzione della Artemide in grado di appello o -in difetto- a rinnovare la notificazione del ricorso personalmente alla Artemide, alla luce del principio secondo cui «la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto;conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (Cass., S.U. n. 10817/2008;cfr. anche Cass. n. 16952/2006 e Cass.n. 11485/2018)»;tanto considerato, questa Corte ha disposto che il ricorrente provvedesse, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a comprovare l'eventuale costituzione della Artemide s.r.l. nel giudizio di appello o, in difetto, a rinnovare la notificazione del ricorso alla predetta parte personalmente;con nota del 14.10.2020, il difensore del Bottaro ha depositato il ricorso notificato alla legale rappresentante della Artemide s.r.l. in data 18.6.2020 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.);fissata, per la nuova trattazione del ricorso, l'adunanza del 12.2.21, hanno depositato memoria il Cons. Coop - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro e la UnipolSai Assicurazioni.
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