Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2022, n. 38804
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Z J, nato in Cina il 18/03/1971, avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del Tribunale di Monza;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Monza, in sede di riesame di sequestro probatorio, ha confermato la misura reale disposta nei confronti del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 474, 517-ter e 648 cod. pen„ avente ad oggetto numerosi capi di vestiario recanti il marchio contraffatto Marshall. 2. Ricorre per cassazione Z J, deducendo:61, 1) violazione di legge per non avere il Tribunale considerato l'incompletezza delle indagini, non rinvenendosi alcuna indicazione negli atti dell'attività effettuata dalla Guardia di Finanza prima del sequestro dei capi di vestiario, consistente nel rinvenimento e repertazione di altra merce posseduta dal ricorrente e recante il marchio Marshall, nonché nella richiesta di un parere alla società detentrice del marchio in ordine alla contraffazione, parere espresso prima del sequestro e relativo ad altri capi di abbigliamento diversi da quelli sottoposti alla misura. Il verbale di sequestro, inoltre, sarebbe generico in quanto non corredato da documentazione fotografica, con lesione delle prerogative difensive;2) violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Dalla documentazione prodotta dalla difesa non emergerebbero profili di alterazione del marchio dei beni in sequestro e, comunque, il marchio Marshall non sarebbe tra quelli tutelati in quanto sottoposto a registrazione di annullamento in seguito ad apposito procedimento dinanzi all'Ufficio dell'Unione Europea. In ogni caso, l'apposizione sui capi di abbigliamento in sequestro del marchio indicato non sarebbe stata idonea a creare confusione nel consumatore, per le ragioni esplicitate in ricorso da fg. 12 in poi;3) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato l'assenza di offesa ai beni giuridici protetti dalla norma, stante l'assenza di capacità ingannatoria dei marchi apposti sui beni in sequestro. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria e le conclusioni scritte con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso.
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