Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2015, n. 2750

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In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente, in favore dell'acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l'evizione, i costi sopportati dall'aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all'acquisto mediante finanziamento bancario, nonché, se il bene sia stato a sua volta trasferito ad un terzo, le spese ed i pagamenti dovuti dall'aggiudicatario al terzo, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell'art. 2921, cod. civ., al ripristino della situazione patrimoniale dell'acquirente anteriore alla vendita, il cui effetto traslativo è venuto meno per evizione.

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, qualora alla domanda dell'opponente si cumuli la domanda dell'aggiudicatario, promossa in via subordinata ai sensi dell'art. 2921 cod. civ. nei confronti del creditore procedente per ottenere la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno in caso di evizione del bene aggiudicato, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini se la sentenza di primo grado accolga l'opposizione, con statuizione sulle domande cumulate, e il processo, senza impugnazione del capo di accoglimento della opposizione, prosegua per la sola decisione sulla responsabilità del creditore procedente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2015, n. 2750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2750
Data del deposito : 12 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. B G L - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21434-2012 proposto da:
IMMOBILIARE SAN PAOLO SRL 132512801255 in persona del legale rappresentante pro tempore G P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell'avvocato P M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I S S.P.A. in persona dell'Avv. C G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell'avvocato F A, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
IMMOBILIARE VAL GIÀ SRL;

- Intimata -
avverso la sentenza n. 1169/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2012, R.G.N. 2952/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2014 dal Consigliere Dott. G L B;

udito l'Avvocato NICOLA GIANCASPRO per delega;

udito l'Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- Il Tribunale di Milano, accogliendo l'opposizione di terzo proposta dalla Immobiliare Rosalia srl avverso l'esecuzione intrapresa da Intesa Gestione Crediti s.p.a. nei confronti di Grecchi Renato, dichiarava che l'istituto di credito non aveva diritto di procedere ad esecuzione sul bene oggetto della procedura in quanto il debitore non ne era più proprietario al momento del pignoramento e revocava conseguentemente il decreto di trasferimento emesso a favore di Immobiliare San Paolo s.r.l.;
disponeva la restituzione, da parte della procedura, di quanto ricavato dalla vendita del bene, oltre interessi maturati sul conto. Accogliendo parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata dall'aggiudicataria Immobiliare San Paolo s.r.l., inoltre, condannava Intesa Gestione Crediti s.p.a. a rifonderle la differenza tra gli interessi maturati sul conto della procedura e gli interessi legali nello stesso periodo, oltre alle spese di trasferimento del bene. Accogliendo la domanda avanzata dalla Immobiliare VAL-GIA s.r.l., successiva acquirente del bene già trasferito in sede di esecuzione forzata, ed intervenuta volontariamente nel giudizio di opposizione di terzo, condannava la Immobiliare San Paolo s.r.l. a restituire alla Immobiliare VAL-GIA s.r.l. il prezzo percepito per la compravendita del bene (Euro 205.379,36), con gli interessi legali dal 30 dicembre 2004 al saldo e a rifonderle le spese del trasferimento (Euro 39.795,00).
Regolava di conseguenza le spese del giudizio, condannando - per quanto ancora rileva - Intesa Gestione Crediti s.p.a. a rimborsare le spese all'aggiudicataria, Immobiliare San Paolo s.r.l., e quest'ultima a rimborsare le spese alla Immobiliare VAL-GIA s.r.l. 2.- Immobiliare San Paolo s.r.l. impugnava in appello esclusivamente i capi della sentenza che riguardavano l'ammontare della condanna in suo favore di Intesa Gestione Crediti s.p.a. e pertanto conveniva soltanto quest'ultima e la sua avente causa VAL-GIA s.r.l. dinanzi alla Corte d'Appello di Milano.
Si costituiva in giudizio Italfondiario s.p.a., quale società procuratrice di Castello Finance s.r.l., cessionaria del credito per cui si era proceduto ad esecuzione forzata, nonché quale procuratrice di Intesa Sanpaolo s.p.a., già Banca Intesa s.p.a., incorporante per fusione Intesa Gestione Crediti s.p.a., cedente il credito, e chiedeva il rigetto dell'appello.
Si costituiva in giudizio anche Immobiliare VAL-GIA s.r.l. e chiedeva la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui era stato posto l'obbligo risarcitorio a suo favore ed a carico dell'appellante, per omesso gravame da parte di quest'ultima. La Corte d'Appello di Milano, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di gravame in favore delle appellate. 3.- Avverso la sentenza Immobiliare San Paolo s.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Intesa Sanpaolo S.p.A., resiste con controricorso. L'altra intimata non si difende. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va detto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Intesa Sanpaolo S.p.A., nel presupposto che, essendo relativo ad una causa di opposizione di terzo all'esecuzione, non si sarebbe dovuta applicare la sospensione feriale e, quindi, esso sarebbe tardivo perché notificato (in data 24 settembre 2012) oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza (7 giugno 2012).
L'eccezione va rigettata, richiamando il principio già espresso da questa Corte per il quale, in sede di opposizione all'esecuzione, qualora l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale. Viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell'opposizione, in quanto solo l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello o davanti al giudice di rinvio (così di recente Cass. n. 1123/14, ma cfr. già Cass. n. 3688/11). Esso si fonda sulla considerazione che, una volta assunta dal giudice di primo grado la decisione sulla domanda riconvenzionale, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, il giudizio abbia sostanzialmente mutato la sua natura, essendosi definito l'accertamento della sussistenza o meno del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata con esito negativo, ed avendo perciò il giudizio assunto un diverso oggetto, svincolato dal processo esecutivo. Pertanto, non sono più sussistenti le ragioni di urgenza che giustificano la previsione della L. n. 742 del 1969, art. 3 in riferimento all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario. A maggior ragione questa ratio, che impedisce di applicare la norma che fa eccezione alla regola della sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1 si rinviene nel caso di specie. Nel presente giudizio, infatti, all'opposizione di terzo all'esecuzione risultano essere state cumulate due ulteriori e distinte domande, vale a dire la domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento danni per evizione avanzata dalla società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 2921 cod. civ., e la domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento danni per evizione avanzata, a sua volta, dalla società avente causa
dall'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1483 cod. civ. Si tratta di domande che, a differenza della riconvenzionale, non sono rivolte nei confronti dell'opponente, ma che risultano essere state cumulate nello stesso processo di opposizione di terzo all'esecuzione. Queste domande, ed in specie la prima, risultano peraltro correttamente proposte nel giudizio di opposizione all'esecuzione, per come già rilevato da questa Corte quando ebbe ad affermare che nell'ipotesi in cui il proprietario della cosa espropriata proponga opposizione di terzo, chiedendo la dichiarazione di nullità di tutti gli atti dell'esecuzione e la restituzione da parte
dell'aggiudicatario della cosa illegittimamente espropriata, l'aggiudicatario può proporre, immediatamente e nello stesso processo, la domanda di responsabilità ex art. 2921 cod. civ. contro il creditore procedente, per l'ipotesi che l'opposizione venga accolta e che si accerti, conseguentemente, aver egli subito l'evizione, senza che egli debba attendere il giudicato sull'opposizione del terzo (Cass. n. 2068/77). Entrambe le domande sono dipendenti dalla decisione sull'opposizione all'esecuzione, sono condizionate al suo accoglimento e danno vita ad una causa

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