Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/06/2018, n. 15801
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26231-2016 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, L C, A P, F C;- ricorrente -contro I GNNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 13, presso lo studio dell'avvocato M C F, rappresentato e difeso dall'avvocato I S;- contronCorrente - avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 06/05/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAV ALLA RO RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.5.2016, la Corte d'appello di Genova ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di G I volta ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13,1. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui era