Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 00020
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: FIKRI HAMID nato il 01/03/1991 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del P.G., dott. P F, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le pronunce conseguenziali;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione n. 3762/14 SIEP emesso, nei confronti di F H, il 4.11.2019 dalla Procura della Repubblica di Milano, ai fini e per gli effetti dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano, deducendo erronea applicazione delle norme giuridiche e segnatamente dell'art. 656 cod. proc. pen.. 2.1. Ha, innanzitutto, premesso che: il condannato libero alla data dell'unificazione delle pene concorrenti - dopo avere beneficiato di ordine di esecuzione sospeso, emesso il 25.7.2014, ha iniziato a espiare la pena, così come determinata con l'originario provvedimento di cumulo, in affidamento in prova al servizio sociale, ai cui obblighi il medesimo era stato sottoposto in data 1.8.2016;
a seguito della revoca di detta misura, disposta con effetto retroattivo dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 29.1.2018, il condannato ha ripreso a espiare la pena in regime carcerario con decorrenza dal 9.1.2018;
nel corso dell'espiazione della pena in regime carcerario, in data 26.2.2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, sebbene non fosse più funzionalmente competente, ha riconosciuto la disciplina della continuazione tra le sentenze n. 1 e 2 del provvedimento di cumulo;
in esito alla riduzione della pena conseguente al beneficio ottenuto, il Procuratore della Repubblica di Milano, con ordine di esecuzione in data 25.3.2019, ha rideterminato la pena, disponendo l'immediata scarcerazione del condannato e - sul presupposto dell'evidente violazione del disposto di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nonché di quello di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (la domanda di applicazione della disciplina della continuazione costituiva la mera riproposizione di altra già rigettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano) - ha contestualmente proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Corte di legittimità con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
quindi, il Procuratore della Repubblica di Milano, in data 4.11.2019, ha rideterminato la residua pena espianda, conglobando in essa la frazione di pena che era stata detratta per effetto del riconoscimento della continuazione e ha ordinato la cattura del condannato.
2.2. Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza impugnata sarebbe erronea sotto plurimi profili: 1) il provvedimento del 4.11.2019, con il quale il pubblico ministero ha messo in esecuzione il residuo pena, non può essere considerato un ordine di esecuzione autonomo e come tale
lette le conclusioni del P.G., dott. P F, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le pronunce conseguenziali;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione n. 3762/14 SIEP emesso, nei confronti di F H, il 4.11.2019 dalla Procura della Repubblica di Milano, ai fini e per gli effetti dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano, deducendo erronea applicazione delle norme giuridiche e segnatamente dell'art. 656 cod. proc. pen.. 2.1. Ha, innanzitutto, premesso che: il condannato libero alla data dell'unificazione delle pene concorrenti - dopo avere beneficiato di ordine di esecuzione sospeso, emesso il 25.7.2014, ha iniziato a espiare la pena, così come determinata con l'originario provvedimento di cumulo, in affidamento in prova al servizio sociale, ai cui obblighi il medesimo era stato sottoposto in data 1.8.2016;
a seguito della revoca di detta misura, disposta con effetto retroattivo dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 29.1.2018, il condannato ha ripreso a espiare la pena in regime carcerario con decorrenza dal 9.1.2018;
nel corso dell'espiazione della pena in regime carcerario, in data 26.2.2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, sebbene non fosse più funzionalmente competente, ha riconosciuto la disciplina della continuazione tra le sentenze n. 1 e 2 del provvedimento di cumulo;
in esito alla riduzione della pena conseguente al beneficio ottenuto, il Procuratore della Repubblica di Milano, con ordine di esecuzione in data 25.3.2019, ha rideterminato la pena, disponendo l'immediata scarcerazione del condannato e - sul presupposto dell'evidente violazione del disposto di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nonché di quello di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (la domanda di applicazione della disciplina della continuazione costituiva la mera riproposizione di altra già rigettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano) - ha contestualmente proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Corte di legittimità con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
quindi, il Procuratore della Repubblica di Milano, in data 4.11.2019, ha rideterminato la residua pena espianda, conglobando in essa la frazione di pena che era stata detratta per effetto del riconoscimento della continuazione e ha ordinato la cattura del condannato.
2.2. Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza impugnata sarebbe erronea sotto plurimi profili: 1) il provvedimento del 4.11.2019, con il quale il pubblico ministero ha messo in esecuzione il residuo pena, non può essere considerato un ordine di esecuzione autonomo e come tale
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