Cass. civ., sez. I, sentenza 05/10/2012, n. 17059
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Nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., il motivo del ricorso deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto nel solo caso in cui la denuncia dell'"error in procedendo" comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto e non sia, invece, riscontrabile dal mero esame degli atti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la formulazione del quesito di diritto in relazione ad un motivo di ricorso con il quale era stata denunciata l'omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione al passivo di determinati crediti).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. B G M - Consigliere -
Dott. C M R - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L A P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAIMA S.P.A. (p.i. 04532080159), in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105, presso l'avvocato G A, rappresentata e difesa dall'avvocato B G, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GOLDEN PARTY SERVICE RICEVIMENTI S.R.L.;
- Intimato -
avverso il decreto n. 13629/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2012 dal Consigliere Dott. M R C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Saima s.p.a, proprietaria e locatrice dell'immobile in San Giuliano Milanese, detenuto in godimento dalla società Golden Party Service s.r.l. giusta contratto di locazione del 28.5.01 nel quale, secondo comunicazione ricevuta in data 14.1.2003, era subentrato il curatore del fallimento della società conduttrice dichiarato in epoca successiva alla stipula del menzionato contratto, chiedeva l'ammissione allo stato passivo del credito pari ad Euro 36.657,03 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti in epoca anteriore al fallimento da collocarsi in privilegio ex art. 2764 c.c. ed Euro 27.444,29 per canoni maturati in corso di procedura in prededuzione, oltre interessi dalle scadenze al saldo. Chiedeva inoltre la restituzione dell'immobile. Il giudice delegato escludeva il credito e la società proponeva opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto depositato il 18 novembre 2008, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di restituzione dell'immobile, ed ha ammesso allo stato passivo il credito controverso nell'intero importo richiesto. Nulla ha statuito sulla domanda relativa ai canoni maturandi dalla data dell'opposizione al rilascio.
Avverso questa statuizione ricorre per cassazione la società Saima sulla base di unico motivo. L'intimato curatore non ha svolto difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo all'esame in linea preliminare, devesi rilevare l'ammissibilità del ricorso, seppur il motivo in cui si articola non si concluda con la formulazione del quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis applicabile "ratione temporis". Pur prendendo atto dell'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 4146/2011, secondo cui il motivo di ricorso deve in ogni caso concludersi con la formulazione del quesito di diritto anche quando l'inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia riferibile ad un'erronea sussunzione o ricostruzione di un fatto processuale implicanti la violazione di tale regola, essendo necessario prospettare, anche in tale ipotesi, le corrette premesse giuridiche in punto di qualificazione del fatto, ritiene questo collegio di aderire, in piena condivisione, al contrario indirizzo esegetico che afferma la necessità di tale requisito nel solo caso in cui la denuncia dell'"error in procedendo" comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto e non sia invece riscontrabile dal mero esame degli atti - Cass. n. 16941/2008, n. 19558/2009. Diversamente dal primo caso, che presuppone necessariamente la formulazione del quesito "in funzione dell'attività nomofilattica che la Corte è in proposito chiamata a svolgere", quello, che ricorre nella specie, in cui l'inosservanza della norma processuale si sia concretata in un errore di fatto la cui verifica postula il mero riscontro della correttezza dell'attività compiuta dal giudice desumibile dall'esame degli atti, ammesso in questa evenienza anche in sede di legittimità, il quesito avrebbe ad oggetto quel semplice fatto, che la Corte è in grado d'accertare senza la necessità d'enunciare alcun principio di diritto, purché risulti specificamente individuato (Cfr. ord. n. 4329/2009, che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione che denuncia un "error in procedendo" se il quesito di diritto si risolve in un'enunciazione tautologica priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. sez. n. n. 11210 del 2008;si veda anche Cass. sez. n. n. 6420 del 2008), e non indica le questioni di cui sarebbe stato omesso l'esame che, in relazione al vizio denunciato, sono prospettate alla Corte). Ciò premesso, si rileva che la ricorrente ha denunciato il vizio d'omessa pronuncia in ordine al capo della domanda d'ammissione relativo "ai canoni maturandi dalla data di deposito della domanda d'opposizione all'effettivo rilascio dell'immobile" sul quale il Tribunale fallimentare non avrebbe provveduto, ancorché fosse stato espressamente formulato sia nella domanda originaria che nel ricorso in opposizione. La rappresentata violazione inerisce pertanto a fatto meramente riscontrabile "ex actis" e, non presupponendo enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie ed in casi simili, non necessita del requisito previsto dall'art. 366 bis c.p.c.. Nel merito il motivo è fondato e merita accoglimento. Dall'esame diretto della domanda, consentito in questa sede per la natura processuale del vizio denunciato, il cui testo peraltro la ricorrente ha integralmente riprodotto, emerge che, oltre alle voci di credito non fatte segno di contestazione, essa ebbe altresì ad oggetto quella "per i canoni maturandi dalla data di deposito dell'opposizione sino all'effettivo rilascio". Il decreto impugnato nè accenna in narrativa a tale ulteriore componente del credito, ne' tanto meno ha statuito a riguardo.
Attesa la sussistenza del vizio denunciato e la specifica individuazione nella censura dell'oggetto della domanda cui esso è stato riferito, il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato.
Si dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Milano, che dovrà pronunciare sul capo della domanda non esaminata e provvedere altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.