Cass. civ., sez. I, sentenza 05/10/2012, n. 17059
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Nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., il motivo del ricorso deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto nel solo caso in cui la denuncia dell'"error in procedendo" comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto e non sia, invece, riscontrabile dal mero esame degli atti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la formulazione del quesito di diritto in relazione ad un motivo di ricorso con il quale era stata denunciata l'omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione al passivo di determinati crediti).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. B G M - Consigliere -
Dott. C M R - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L A P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAIMA S.P.A. (p.i. 04532080159), in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105, presso l'avvocato G A, rappresentata e difesa dall'avvocato B G, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GOLDEN PARTY SERVICE RICEVIMENTI S.R.L.;
- Intimato -
avverso il decreto n. 13629/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2012 dal Consigliere Dott. M R C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Saima s.p.a, proprietaria e locatrice dell'immobile in San Giuliano Milanese, detenuto in godimento dalla società Golden Party Service s.r.l. giusta contratto di locazione del 28.5.01 nel quale, secondo comunicazione ricevuta in data 14.1.2003, era subentrato il curatore del fallimento della società conduttrice dichiarato in epoca successiva alla stipula del menzionato contratto, chiedeva l'ammissione allo stato passivo del credito pari ad Euro 36.657,03 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti in epoca anteriore al fallimento da collocarsi in privilegio ex art. 2764 c.c. ed Euro 27.444,29 per canoni maturati in corso di procedura in prededuzione, oltre interessi dalle scadenze al saldo. Chiedeva inoltre la restituzione dell'immobile. Il giudice delegato escludeva il credito e la società proponeva opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto depositato il 18 novembre 2008, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di restituzione