Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/08/2018, n. 21369

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/08/2018, n. 21369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21369
Data del deposito : 29 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 45-2017 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato R B;

- ricorrente -

contro

SAGLIOCCO FRANCESCA;
- intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 17/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. M D M. 3c1c4

RILEVATO CHE

1. — Con decreto del 17 novembre 2016 il Tribunale di Napoli Nord ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del Fallimento Fili Vallefuoco S.r.l. contro il provvedimento con cui era stata disattesa l'ammissione al passivo delle somme di € 89.010,71 e € 3.192,65 quale saldo debitore concernente i conti correnti numeri 2525 e 13134. Ha in breve ritenuto il Tribunale che il credito fatto valere dalla banca non fosse provato sulla base degli estratti conto prodotti. 2. — Per la cassazione del decreto la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha proposto ricorso per due motivi illustrati da memoria. Il Fallimento non ha spiegato difese.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia: «Violcqione el o falsa applicazione degli articoli 1832, 1857 e 2697 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c. a norma dell'articolo 360, numero 3, c.p.c.», censurando la sentenza impugnata sull'assunto che il Tribunale avrebbe errato a rifarsi al principio affermato da Cass.6465 del 2001, senza considerare che Cass. 19028 del 2013 aveva ritenuto sufficiente, a fini probatori della sussistenza del credito della banca, la produzione delle schede integrali relative ai conti correnti. Il secondo motivo denuncia: «Violazione el o falsa applicazione degli articoli 1826, 1829, 1832, 1857, 2697, 2710 e 2729 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c. a norma dell'articolo 360, numero 3, c.p.c.», censurando la sentenza impugnata per aver violato le norme richiamate in rubrica, in ragione dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, reputando privi di valenza probatoria gli estratti Ric. 2017 n. 00045 sez. M1 - ud. 12-04-2018 -2- conto concernenti i conti correnti in questione, non contestati dal curatore.

RITENUTO CHE

3. — Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata. 4. — Il ricorso è inammissibile per una pluralità di motivi. 4.1. — Esso è anzitutto inammissibile perché mancante dell'esposizione sommaria dei fatti richiesta al numero 3 dell'articolo 366 c.p.c. Il ricorso difatti è così congegnato:
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi