Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2018, n. 11180
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Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19751-2016 proposto da: RI EL, FESTA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FLAMINIA
79, presso lo STUDIO LEGALE LUBRANO & ASSOCIATI, rappresentati e difesi dagli avvocati FILIPPO LUBRANO ed ENRICO LU BRANO;
- ricorrenti -
contro
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO'
PORPORA
12, presso lo STUDIO LEGALE TITOMANLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ORAZIO ABBAMONTE, GIUSEPPE ABBAMONTE e LUIGI M. D'ANGIOLELLA;
- con troricorrente -
contro
ANAS S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 1910/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/05/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Enrico Lubrano.
FATTI DI CAUSA
1.IT TA e EL ER hanno agito per l'attuazione del giudicato amministrativo relativo alla pronuncia n. 1768 del 2015 del Consiglio di Stato, con la quale, riconosciuta l'illegittimità dell'espropriazione di fondi di loro proprietà ed il conseguente diritto al risarcimento del danno nei confronti di s.p.a. Autostrade Meridionali ed ANAS s.p.a., ai sensi dell'art. 34 del d.lgs n. 104 del 2010;
è stato imposto alla Pubblica Amministrazione di procedere alla Ric. 2016 n. 19751 sez. SU - ud. 13-02-2018 -2- riduzione in pristino o, in alternativa, di trattenere i beni con risarcimento per equivalente, da riconoscere mediante accordo finalizzato alla cessione volontaria. E' stato, altresì statuito, in accoglimento del ricorso incidentale dei signori TA e ER che il prezzo dovesse essere determinato con riferimento alla disposizione di cui all'art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001, ovvero sulla base del valore venale dei beni.
2.L'amministrazione pubblica ha ritenuto di ottemperare al giudicato amministrativo attivando il procedimento di acquisizione sanante, e notificando all'esito i provvedimenti finali con i quali si è proceduto all'esproprio delle aree ed alla liquidazione delle varie voci di danno causate ai ricorrenti.
2.1.Con il ricorso in ottemperanza, i ricorrenti hanno denunciato la nullità di tali provvedimenti in quanto adottati in violazione ed elusione del giudicato amministrativo, in particolare per l'omessa considerazione del danno da deprezzamento, del danno da occupazione nonché per l'omessa specificazione e non conformità al valore venale del bene dei criteri applicati.
3.11 Consiglio di Stato, con la pronuncia impugnata ex art. 362 cod. proc. civ. per motivi inerenti la giurisdizione, per quel che interessa in questa sede, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.
3.1.A sostegno della decisione assunta ha rilevato: - alla luce dei più recenti orientamenti delle Sezioni Unite la contestazione relativa all'esatta quantificazione dell'indennizzo in relazione al valore venale del fondo, nonché quella riguardante il danno da deprezzamento delle aree residue e quella relativa alla pregressa occupazione abusiva appartengono alla giurisdizione del g.o., ai sensi dell'art. 133 lettera g) del d.lgs n. 104 del 2010 (atti riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa);
Ric. 2016 n. 19751 sez. SU - ud. 13-02-2018 -3- tale orientamento è stato preceduto dalle rilevanti prescrizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015;
la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza sarebbe stata predicabile solo se la decisione cui dare attuazione avesse specificamente dettato i criteri per quantificare il valore venale del fondo e la contestazione del modus dell'ottemperanza amministrativa avesse rilevato il discostamento dalla specifica indicazione valoriale proveniente dalla decisione giudiziale. Al contrario le decisioni di merito di primo e secondo grado non hanno affrontato "in positivo" la questione della determinazione del valore venale del bene. Il T.A.R. ha precisato che: "il prezzo da corrispondere quale corrispettivo della vendita dovrà essere determinato con riferimento a quello individuato in sede di componimento amichevole di cui alla minuta 27/4/2004, prezzo che andrà opportunamente rivalutato atteso il tempo trascorso". Il Consiglio di stato, in appello, ha riformato tale statuizione stabilendo che " le Amministrazioni intimate e condannate in solido, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., laddove non ritenessero praticabile la restituzione dei terreni, dovranno raggiungere con parte appellata un accordo avente ad oggetto la cessione volontaria delle aree. Il prezzo da corrispondere quale corrispettivo della vendita dovrà essere determinato con riferimento alla disposizione di cui all'art. 42 bis del T. U. Espropriazioni oltre agli accessori di legge e gli ulteriori danni secondo i medesimi parametri.
3.2 In conclusione nella pronuncia impugnata si è soltanto richiamata ffrla prescrizione di legge al fine di sottolineare il criterio generale del valore venale del fondo, con conseguente non interferenza del giudicato amministrativo relativamente ai criteri determinativi di tale valore.
3.3 Quanto all'adozione della procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001, così come modificato dall'art. Ric. 2016 n. 19751 sez. SU - ud. 13-02-2018 -4- 34 c.l. del d.l. n.98 del 2011 convertito nella I. n. 111 del 2011, il Consiglio di Stato ne ha riconosciuto la legittimità in quanto rientrante tra le alternative contenute nell'art. 34 d.lgs n. 104 del 2010 ed in quanto la pronuncia appellata ne aveva fatto espresso riferimento precisando proprio che ove non fosse praticabile la restituzione dei terreni si sarebbe potuto raggiungere un accordo o esperire la procedura ex art.42 bis. Peraltro, tale potestà amministrativa discende dalla legge e, conseguentemente, nella specie poteva essere adottata anche con riferimento ad una parte dei beni, come accaduto nella specie. A tale riguardo, il Consiglio di Stato evidenzia che il tema dell'acquisizione parziale non aveva formato oggetto del giudizio di merito, con la conseguenza che in ordine ad esso non poteva denunciarsi violazione od elusione del giudicato. Infine ove si fossero ravvisati vizi relativi all'illegittimità dei provvedimenti adottati e/o inerenti al cattivo esercizio del potere amministrativo, il ricorso doveva essere proposto davanti al T.A,R competente a scrutinare tali censure, non potendo gli stessi essere conosciuti in grado unico dal giudice d'appello, anche in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie.
4. Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione IT TA e EL ER, accompagnati da memoria. La s.p.a. Autostrade Meridionali ha