Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/2018, n. 10440
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2278-2016 proposto da: I.O.F. DELL'ANGELO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato A C, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro COMUNE DI VIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati N O, M B ed A I;A.V.I.O.P. - ASSOCIAZIONE VENETA IMPRESE ONORANZE FRI, in persona del Presidente pro tempore, S A - IMPRESA POMPE FRI DI BIANCO RAG. NICOLA & C. S.A.S., in persona del socio accomandatario N B, I.O.F. BUSOLIN S.N.C. DI BUSOLIN ELIANA & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato N D P che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato S C;- controricorrenti - nonchè contro IMPRESA FRE RALLO DI S S;- intimata - avverso la sentenza n. 3052/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/06/2015. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. U A;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;uditi gli avvocati Papini per delega orale, Ginevra Paoletti per delega dell'avvocato Nicolò Paoletti e Stefano Capo. Fatti del processo La S.r.l. I.O.F dell'Angelo ricorre avverso la sentenza del Consiglio di Stato depositata il 17 giugno 2015 che ha confermato la sentenza Ric. 2016 n. 02278 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- del Tar del Veneto di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento del dirigente del Comune di Venezia- Direzione Commercio Attività Produttive -Settore Commercio U.O.0 Attività Correlate TULPS Terraferma- fascicolo 2013. XIII/2/4.2034 codice P28091, con il quale era stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di onoranze svolta dalla società ricorrente all'interno della struttura immobiliare dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Resiste con controricorso il Comune di Venezia. Resistono con controricorso l'Associazione Veneta Imprese Onoranze Funebri -Sartori Aristide- Impresa Pompe Funebri di Bianco ragionier Nicola & c s.a.s.- IOF Busolin s.n.c di Busolin Eliana & c - e presentano successiva memoria. La Impresa Funebre Rallo di Sandro Santaniello non presenta difese. Ragioni della decisione 1.11 Tar ha respinto il ricorso sul rilievo che l'attività di onoranze funebri della società ricorrente era svolta all'interno della struttura immobiliare dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e che l'art.5 comma 3 della legge regionale Veneto n 18/2010 vietava espressamente qualsiasi attività assimilabile a quella svolta dalla ricorrente all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziale di ricovero e cura pubbliche e private di strutture obitoriali e di cimiteri.
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