Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 15196

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In tema di gruppi societari, la società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni, sicché, in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore è legittimato ad esercitare soltanto l'azione già spettante ai creditori sociali, non essendogli riconosciuto un generalizzato potere di rappresentanza.

In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis.

In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 15196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15196
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 32864/2019 Numero sezionale 1614/2024 Numero di raccolta generale 15196/2024 Data pubblicazione 30/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. Carlo De Chiara Presidente SOCIETA' DI CAPITALI. AZIONE EX ARTT. 2467, Dott. Massimo Falabella Consigliere 2497-QUINQUIES E 2033 C. Dott. Eduardo Campese Consigliere - rel. C. O ARTT. 2497 E 2043 C.C. Dott. Luigi D'Orazio Consigliere Ud. 09/04/2024 PU Dott. AO Fraulini Consigliere Cron. R.G.N. 32864/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 32864/2019 r.g. proposto da: FALLIMENTO METAL CHAIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore dott. Massimo di Luzio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Marco De Rosa ed Alfredo Irti, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Andrea Vasalio n. 22.

- ricorrente -

contro

TRAFILERIE VENETE S.A.S. DI AN OL & C., con sede in Santa Lucia di Piave (TV), alla via Trieste n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, e AN OL, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'Avvocato Marco Francescon, con cui elettivamente domiciliano in Roma, al Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Cancrini. 1 Numero registro generale 32864/2019 Numero sezionale 1614/2024 Numero di raccolta generale 15196/2024 Data pubblicazione 30/05/2024

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3412/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, pubblicata il 29/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 09/04/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Marco De Rosa, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avv. Marco Francescon, che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione;
letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dalla parte ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Il 13 aprile 2005, Metal Chain s.r.l. ricevette da ER VE (all'epoca s.p.a.) un finanziamento di € 2.000.000,00. Le due società non erano collegate, ma il socio di maggioranza, nonché amministratore, era in entrambe AO TI. Il denaro fu parzialmente (€ 500.000,00) utilizzato per restituire un precedente finanziamento dalla prima ottenuto da Weissenfels s.p.a.

1.1. Il 12 gennaio 2006, Metal Chain s.r.l. ricevette da quest'ultima un ulteriore finanziamento di € 2.200.000,00, subito utilizzato per rimborsare quello precedentemente concessole da ER VE. Successivamente, il 2 ottobre 2007, fu messa in liquidazione e, nel 2011, lo TI ne divenne socio unico, vendendo poi, nel 2012, le quote alla madre, che fu nominata liquidatrice. Il 31 gennaio 2013, la medesima società fu dichiarata fallita.

1.2. Il ME Metal Chain s.r.l., pertanto, agì in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, chiedendo la condanna di ER VE s.a.s. e del socio accomandatario AO TI a restituirgli la somma di € 2.000.000,00, invocando l'applicazione del combinato disposto degli artt. 2 Numero registro generale 32864/2019 Numero sezionale 1614/2024 Numero di raccolta generale 15196/2024 Data pubblicazione 30/05/2024 2467, 2497-quinquies e 2033 cod. civ. e, in subordine, la loro responsabilità per fatto illecito ex artt. 2497 e 2043 cod. civ.

1.3. Costituitisi i convenuti, che contestarono integralmente le avverse pretese, l'adito tribunale, con sentenza del 26 luglio /19 settembre 2017, n. 2044, disattese l'eccezione di incompetenza da essi formulata e rigettò le domande attoree.

1.3.1. In particolare, ravvisò la legittimazione del curatore fallimentare ad agire ex art. 2497 cod. civ. “solo con riferimento all'azione dei creditori” ed escluse l'applicabilità dell'art. 2467 cod. civ., poiché ER VE s.a.s. non era socia di Metal Chain s.r.l. ed il rimborso era avvenuto molti anni prima della dichiarazione di fallimento. Negò, inoltre, l'applicabilità dell'art. 2497- quinquies cod. civ., atteso che la direzione sarebbe stata svolta da persona fisica, cioè dal socio amministratore della prima, e non da una società capogruppo.

2. Pronunciando sul gravame promosso dal menzionato ME contro detta decisione, l'adita Corte di appello di Venezia lo respinse con sentenza del 25 luglio/29 agosto 2019, n. 3412, resa nel contraddittorio con AO TI e ER VE s.a.s. di TI AO & C.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) considerò corretto l'assunto del tribunale che aveva negato al curatore fallimentare la legittimazione ad agire, in rappresentanza della fallita, per la responsabilità del soggetto che avrebbe esercitato poteri di direzione e coordinamento e riconosciuto al medesimo curatore soltanto la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità spettante ai creditori;
ii) rimarcò, comunque, che, in base all'art. 2497 cod. civ., è il legislatore a prevedere che al curatore spetti l'esercizio dell'azione dei creditori e non anche quella dei soci, i quali mantengono la legittimazione ad agire nei confronti dell'ente che esercita la direzione anche in caso di fallimento della società eterodiretta;
iii) ritenne che correttamente il tribunale aveva escluso la ripetizione della restituzione del finanziamento anomalo erogato da ER VE (all'epoca s.p.a.) a Metal Chain s.r.l. nell'aprile del 2005, poiché avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata. Opinò, infatti, che la restituzione del 3 Numero registro generale 32864/2019 Numero sezionale 1614/2024 Numero di raccolta generale 15196/2024 Data pubblicazione 30/05/2024 finanziamento non costituiva un indebito oggettivo ma un atto di adempimento;
iv) negò l'applicabilità dell'art. 2497-quinquies cod. civ. a AO TI, che era stato amministratore di entrambe le società e che, in forza dei poteri gestori derivatigli di tali funzioni, aveva deciso ed attuato le operazioni di finanziamento e di rimborso in oggetto;
v) osservò che, non trovando applicazione, per quanto si è detto, l'art 2467 cod. civ., era priva di rilevanza, per la decisione del giudizio, la questione dell'utilizzazione dell'art. 2497-quinquies cod. civ. in relazione a persone fisiche;
vi) evidenziò, quanto al preteso esercizio, da parte dello TI, di poteri di direzione e coordinamento della società di cui era socio di maggioranza e, quindi, dell'ipotizzata esistenza di una holding individuale, che la presenza di un socio dominante non era sufficiente per affermare l'esistenza di una holding di fatto;
vii) con riguardo, infine, alla richiesta, formulata in via subordinata, di condanna di ER VE s.a.s. e di AO TI al risarcimento dei danni subiti da Metal Chain s.r.l., negò la sussistenza dei relativi presupposti per la mancanza di un illecito in quanto la restituzione del finanziamento aveva costituito l'adempimento di una obbligazione, sicché neppure era ipotizzabile qualsivoglia danno.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il ME Metal Chain s.r.l. in liquidazione, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con unico controricorso, AO TI e ER VE s.a.s. di TI AO & C.

3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 21 aprile/19 giugno 2023, n. 17531, ha ritenuto «che le tematiche introdotte con questo giudizio, specie con riferimento alla questione della legittimazione attiva del curatore riconosciuta unicamente per l'azione dei creditori (art. 2497 c.c.) e non anche nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell'abusiva attività di eterodirezione nonché alla questione relativa al rimborso del finanziamento senza postergazione meritino un approfondimento ad una pubblica udienza per il rilievo nomofilattico ed in ragione dell'assenza di precedenti specifici». Pertanto, ha rinviato la causa a 4 Numero registro generale 32864/2019 Numero sezionale 1614/2024 Numero di raccolta generale 15196/2024 Data pubblicazione 30/05/2024 nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza, in occasione della quale il ME ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la «Violazione degli artt. 2497, 2043 c.c. e 24 Cost. per la negata legittimazione attiva della società (per essa: del curatore fallimentare) a chiedere il risarcimento del danno da abuso dei poteri di eterodirezione. Omesso esame di un fatto che ha formato oggetto della discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.››. Viene censurata l'affermazione della corte distrettuale secondo cui non sarebbe stato indicato l'interesse del curatore fallimentare ad agire, per conto della società, al fine di ottenere un risarcimento per i danni conseguenti all'abuso dei poteri di eterodirezione stante l'azione riconosciuta ai creditori. Si sostiene di aver fatto riferimento ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2497 cod. civ., richiamando esplicitamente l'ordinanza emessa in sede cautelare dal Tribunale di Venezia che aveva respinto l'eccezione di carenza di legittimazione nonché le ordinanze emesse con riguardo al caso TI ed alla vigenza attuale dell'interpretazione autentica della menzionata disposizione imposta dal d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Si critica, inoltre, l'assunto della medesima corte secondo cui costituirebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento riconoscere direttamente ai soci il ristoro della perdita di valore della partecipazione sociale e, poi, anche alla società il diritto alla reintegrazione del patrimonio da cui dipende quello stesso valore delle partecipazioni la cui perdita è già stata autonomamente risarcita. Si osserva, in linea generale, che l'azione risarcitoria promossa dai soci di minoranza nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell'abusiva attività di eterodirezione deve ritenersi inammissibile quando la società si è già attivata eventualmente anche in sede giudiziale nei confronti della propria controllante al fine di ottenere un risarcimento conseguente a detta attività.

1.1. Tale doglianza si rivela in parte inammissibile ed in parte infondata. 5 Numero registro generale 32864/2019 Numero sezionale 1614/2024 Numero di raccolta generale 15196/2024 Data pubblicazione 30/05/2024 1.2. È inammissibile laddove denuncia un vizio motivazionale, atteso che: i) l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 29 agosto 2019), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6127 del 2024;
Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023;
Cass. n. 31999 del 2022;
Cass., SU, n. 23650 del 2022;
Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022;
Cass. nn. 4477 e 395 del 2021;
Cass. n. 22397 del 2019;
Cass. n. 26305 del 2018;
Cass., SU, n. 16303 del 2018;
Cass. n. 14802 del 2017;
Cass. n. 21152 del 2015);
ii) come ancora recentemente ricordato, in motivazione, da Cass. n. 2607 del 2024, «giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13408 del 2023;
Cass. n. 9021 del 2023;
Cass. n. 6073 del 2023;
Cass. n. 4784 del 2023;
Cass. n. 956 del 2023;
Cass. n. 33961 del 2022;
Cass. n. 29860 del 2022;
Cass. n. 3126 del 2021;
Cass. n. 25509 del 2014;
Cass. n. 5586 del 2011;
Cass. n. 17145 del 2006;
Cass. n. 12121 del 2004;
Cass. n. 1374 del 2002;
Cass. n. 13359 del 1999)».

1.3. La censura è infondata, invece, laddove insiste nell'affermare la riconoscibilità della legittimazione ad agire del curatore fallimentare, in rappresentanza della società fallita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni 6 Numero registro generale 32864/2019 Numero sezionale 1614/2024 Numero di raccolta generale 15196/2024 Data pubblicazione 30/05/2024 cagionati alla società medesima dall'attività di eterodirezione e coordinamento su di essa esercitata.

1.3.1. Invero, l'art. 2497 cod. civ., – inserito nel Capo IX (come sostituito dal d.lgs. n. 6 del 2003, con decorrenza dall'1 gennaio 2004), intitolato “Direzione e coordinamento di società”, del Titolo V, del Libro Quinto del codice civile – rubricato “Responsabilità”, così testualmente dispone (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata al suo comma 3, dal d.lgs. n. 14 del 2019): “1. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

2. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

3. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

4. Nel caso

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