Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/07/2019, n. 34629

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/07/2019, n. 34629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34629
Data del deposito : 30 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENTINO VINCENZO nato a AVERSA il 21/07/1986 avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. L V ricorre avverso la sentenza del 17/03/2017 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere che lo condannava per il reato di rapina aggravata. Deduce:

1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva. Osserva che la persona offesa dichiarava che al momento del fatto era presente la sua fidanzata, ossia tale G P che nessuno ha ritenuto di ascoltare, nonostante la precisa richiesta in tal senso avanzata dalla difesa.

1.2. Illogicità e contraddittorietà e falsa applicazione della legge. Sostiene che la colpevolezza dell'imputato è stata affermata sulla base di meri indizi e in assenza di prove certe, in quanto fondata sulle dichiarazioni della persona offesa «intrisa di discrepanze ed incongruenze».

1.3. Erronea applicazione della legge penale. Ritiene che la condotta descritta dalla persona offesa non sia tale da integrare nemmeno il tentativo di rapina.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, perché aspecifico e perché meramente reiterativo delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice dell'impugnazione di merito.

2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che «la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti, Rv. 269270). La doglianza della difesa che, appunto, si duole del mancato accoglimento della sua sollecitazione rivolta al giudice durante il giudizio di appello, è inammissibile.
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