Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2020, n. 00128

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2020, n. 00128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00128
Data del deposito : 7 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: S M nato a CAGLIARI il 08/03/1982 avverso la sentenza del 20/02/2013 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20/2/2013, depositata il 26/4/2018, S M veniva condannato dal Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica alla pena di euro 1.600 di ammenda per il reato di cui all'art. 116 Co. 13 C.D.S. per avere guidato, in assenza della prescritta patente di guida, non conseguita, il motociclo Honda CRB tg. BJ94555, mentre veniva assolto, perché il fatto non sus- siste, per il reato di cui all'art. 187 C.D.S. comma 1 e 1 bis per avere guidato in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'assunzione di sostanze stupe- facenti. Fatto accertato in Olbia 1'1/7/2008 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari, deducendo violazione di legge in quanto l'imputato è stato condannato per un fatto che non è più previsto come reato, a seguito della depenalizzazione a norma dell'art. 1 comma 1 D.L.vo 8/2016. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata con i conseguenti provvedi- menti.

3. Osserva il Collegio che deve prendersi atto che, in epoca successiva all'e- missione della pronuncia oggi impugnata, ma precedente al deposito della stessa sentenza, avvenuto dopo ben oltre cinque anni dalla lettura del dispositivo, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la con- travvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Tale rilievo impone pertanto di provvedere all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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