Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2018, n. 202
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In tema di sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi contributivi a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, il pagamento integrale nel termine non realizza un indebito ripetibile, ma determina l’estinzione dell’obbligazione contributiva, nonostante l’effetto automatico delle misure sospensive adottate, precludendo la possibilità di avvalersi in epoca successiva del suddetto beneficio.
Sul provvedimento
Testo completo
T T I R I D E T N E S E - -8 GEN 2018 L L U O B E AULA 'B' T N E S E 00202. 18 E N O I Z A R Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA S I G E R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 13226/2012 Cron.202 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 13/09/2017 Dott. GIOVANNI MAMMONE - PU Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere - Dott. ROBERTO RIVERSO Dott. ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Qu sul ricorso 13226-2012 proposto da: SANNIOLAT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI PARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente 2017 contro 3450 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ΑΝΤΟΝΙΝΟ SGROI, giusta delega in atti;B
- controricorrenti -
nonchè
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia Polis s.pa.);
- intimata avverso la sentenza n. 202/2012 della CORTE D'APPELLO For di CAMPOBASSO, depositata il 17/02/2012 R.G. N. 176/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per inammissibilità del ricorso in subordine rigetto;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. Rgn 13226/2012 Sanniolat s.r.l. c/INPS Udienza 13 settembre 2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di AS, con sentenza del 17 febbraio 2012, ha rigettato il gravame svolto dalla s.r.l. Sanniolat e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della somma di euro 79.764,29 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive.
2. Per la Corte territoriale la società non aveva potuto beneficiare della sospensione contributiva per gli eventi sismici che avevano interessato il Molise, nell'ottobre 2002, per avere ignorato, erroneamente interpretando le relative disposizioni, l'esistenza del termine, a suo favore, per un ambito territoriale direttamente individuato dal decreto-legge n. 245/2002, e relativi decreti attuativi (art.7, comma 1, D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e art. 7, comma 1, O.P.C.M. n.3253/2002), che aveva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio, fra l'altro, della provincia di AS, senza specificare i comuni della predetta provincia, non rilevando la delimitazione territoriale operata, in seguito e ad altri fini, dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, O.P.C.M. n.3252/2002 (con decreto del Presidente della Regione Molise, n.21 del 30 luglio 2003, recante l'inclusione del comune di Campochiaro, sede legale ed operativa della società, tra i comuni del cratere).
3. Inoltre, per la Corte di merito, l'ignoranza dell'esistenza del termine avrebbe consentito, nella specie, di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si era arricchito per effetto del pagamento anticipato, alla stregua dell'art. 1185, secondo comma, cod.civ.;
il pagamento anticipato aveva estinto l'obbligazione contributiva e la società non avrebbe potuto portare, le somme già versate, in compensazione;
le somme aggiuntive costituivano conseguenza della condotta della società che, pretendendo di recuperare versamenti già effettuati, aveva generato un'evasione contributiva e il pur generico assunto della condotta incolpevole, per l'affidamento ingenerato da indicazioni provenienti dall'INPS, avrebbe, al più, giustificato un'azione di danno da illecito contrattuale dell'INPS, o un'azione di ripetizione ai sensi 1 SA MA estensore Rgn 13226/2012 dell'art. 1185, secondo comma, cod.civ.;
in definitiva, l'obbligazione si era estinta e tanto ne precludeva la novazione.
4. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. Sanniolat, con ricorso affidato ad un motivo cui resiste, con controricorso, l'INPS, anche