Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2022, n. 43600

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2022, n. 43600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43600
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna nei confronti di: A A, nata a Piazza Armerina (En) il 2 aprile 1984;
avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona dei 1 aprile 2022;
letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa P M, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso datato 4 aprile 2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, definito dal ricorrente ordinanza, emesso dal Gip del Tribunale di Enna in data 1 aprile 2022, con il quale, avendo la locale Procura della Repubblica presentato richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Arena Angela, cui era stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, il predetto Gip aveva rigettato l'istanza in quanto aveva ritenuto non verosimile, considerate le condizioni economiche della imputata, l'adempimento della obbligazione pecuniaria oggetto della ingiunzione penale. Il ricorrente, rilevato che la sanzione pecuniaria di cui era stata chiesta l'irrogazione, pari ad euro 18.000,00, era compresa nei limiti normativi fissati per la pena del genere richiesto, si trattava di multa, dall'art. 24 cod. pen. fha osservato che nell'adottare il provvedimento impugnato il Gip non solamente non aveva considerato che in favore della imputata sarebbe stato possibile disporre, come peraltro già segnalato in sede di richiesta dallo stesso Pm, la sospensione condizionale della pena, ma aveva operato una valutazione sulla opportunità della adozione del mezzo ingiuntivo, esulante, come la Corte di cassazione ha già segnalato, rispetto all'esame che il Gip deve compiere una volta richiesto della emissione di un decreto penale. Ha, pertanto, osservato che il provvedimento emesso dal Gip ennese, in quanto illegittimamente incidente, in funzione di ragioni di mera opportunità, sulla libertà del Pm di scegliere il rito in relazione alla formulata imputazione, si paleserebbe come abnorme, in quanto non fondato su ragioni giuridiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Invero - preliminarmente ribadito che l'unico strumento impugnatorio che, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, compete al Pm, il quale abbia formulato al Gip richiesta di emissione di decreto penale di condanna e se la sia vista rigettata da tale organo giurisdizionale, è quello del ricorso per cassazione ai fini della dichiarazione della abnormità dell'atto reiettivo della sua richiesta (nel senso della residualità della impugnazione di un atto per abnormità laddove non sia previsto alcun altro mezzo di censura di esso, si veda, in tema di decreto penale: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 dicembre 2008, n. 47373;
idem Sezione I penale, 18 gennaio 1999, n. 5646) - si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la nozione di atto abnorme è bipartita, posto che siffatto predicato può essere attribuito sia ad un atto che, pur non apparendo estraneo al complessivo sistema normativo del processo, ma determinando una irreversibile (e pertanto inammissibile) stasi del procedimento penale, assume le caratteristiche
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