Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14966

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14966
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICO CIRO nato a TARANTO il 20/01/1972 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. L'Avv. BELVINI GENNARO si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 16 dicembre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2019 che aveva condannato C F alla pena di mesi 4 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000, perché nella sua qualità di legale rappresentante della società Novotel s.r.l.. [...] ometteva di versare in quanto sostituto di imposta somme ritenute per emolumenti erogati per il periodo di imposta 2014, pari ad euro 284.771,09 (di cui eruo 236. 475,13 per redditi di lavoro dipendente ed euro 48.295,96 per redditi di lavoro autonomo);
reato commesso fino al 21 settembre 2015. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 10 bis d. lgs. 74 del 2000). Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni o degli altri compensi e circa l'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti d'imposta. La prova dell'avvenuta consegna delle certificazioni ai sostituiti d'imposta non può essere ricavata dal processo verbale di constatazione, in quanto lo stesso risulta inutilizzabile per violazione dlel'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di appello ha inoltre travisato il contenuto della testimonianza di Feola Giuseppe, il quale espressamente dichiarava di non aver mai controllato l'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Ciò emerge chiaramente dalle risposte date dal teste al controesame della difesa. Anche la consegna delle certificazioni ai sostituiti d'imposta e stata affermata dal teste solo ed esclusivamente sulla base di una presunzione di pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, senza nessun accertamento in concreto. La consegna ai sostituiti delle certificazioni è solo una mera supposizione del teste Feola. 2. 2. Violazione di legge (art. 220 disp. att. cod. proc. pen., 514, 526 cod. proc. pen. e 111 della costituzione). Per la prova dell'effettiva consegna delle certificazioni la sentenza utilizza le dichiarazioni rese da B C (contenuta nel P.V.C.) e da di Martino Vincenzo (allegata al P.V.C.). Tali dichiarazioni sono, tuttavia, inutilizzabili in quanto rese nel corso della verifica fiscale dopo l'emersione di indizi di reato, in violazione delle disposizioni dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Nel corso della verifica venivano acquisite le certificazioni in formato elettronico (PDF). Sin dalle prime indagini fiscali emergevano dei seri indizi di reato, il mancato rinvenimento dei modelli di pagamento F 24 costituiva un serio elemento per presumere che le ritenute certificate non erano state pagate. Non risulta neanche necessario per l'operatività dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. l'accertamento del superamento della soglia di punibilità. Pertanto, le dichiarazioni rese da B C e da D M V dovevano essere acquisite nel rispetto degli art. 351 e 357 cod. proc. pen. e le stesse non potevano essere utilizzate nel dibattimento in quanto illegittimamente acquisite. 2. 3. Con motivi nuovi il ricorrente ha inoltre evidenziato la violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) in quanto per lo stesso fatto è stato prosciolto (estinzione del reato per prescrizione) con sentenza del Tribunale di Napoli n 83337/2022 irrevocabile il 6 ottobre 22, dopo la proposizione del ricorso in cassazione. Il divieto di un secondo giudizio può, infatti, essere prospettato anche in Cassazione, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. I capi di imputazione sono identici, varia solo la somma ritenuta non pagata in quanto nella sentenza del Tribunale di Napoli si è tenuto conto dei versamenti successici del 22 giugno 2016, F24 depositati all'udienza del 6 dicembre 2018. Nella memoria l'imputato analizza e risponde alle conclusioni scritte della Procura Generale della Corte di Cassazione rilevando che D M non ha mai reso testimonianza ma ha solo reso dichiarazioni scritte allegate al P.V.C. Le certificazioni acquisite dalla P.G. erano prive di sottoscrizione e quini non rilevanti per la prova della consegna ai sostituiti. Per l'omessa presentazione del motivo sulla violazione dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. in appello si evidenzia che solo la sentenza di secondo grado utilizzava le dichiarazioni contenute nel P.V.C, pertanto inutile era un motivo di appello sul punto. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata.
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